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11 agosto 2011
11 agosto 2011
Art. 2. Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita' 1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 .), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 .), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
Commentari • 3
- 1. Ottobre 2011https://www.publika.it/ · 1
L'AVCP, con determinazione n. 5 del 20.10.2011, emana le indicazioni applicative della disciplina che regola gli affidamenti dei servizi sostitutivi di mensa. Documentazione completa sul sito dell'AVCP. Allegati: 31.10.2011_DETERMINAZIONE AVCP 5 2011… Con comunicato stampa del 27.10.2011, l'INPS informa che dal 31.10.2011 è ampliata la rete degli sportelli bancari abilitati al servizio “voucher” e sono state introdotte alcune novità che rendono più accessibili i buoni lavoro per il committente e per il … L'INPS pubblica la circolare n. 139 del 27.10.2011 ad oggetto “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, artt. 2 e 8 – Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1739Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IL M. CI, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5634/2020 R.G.L. vertente T R A Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stella Vigliotti, come da procura speciale alle liti in atti; ricorrente E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Tiberino, come da procura in atti; resistente avente ad oggetto: altre controversie in materia di …Leggi di più...
- art. 16 d.lgs. 151/2001·
- provvedimento ASL·
- prescrizione diritto·
- interdizione anticipata dal lavoro·
- silenzio rifiuto·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- silenzio rigetto·
- tutela maternità·
- indennità di maternità·
- art. 17 d.lgs. 151/2001