2. L' articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.