Articolo 4 del Decreto 22 gennaio 2014, n. 31
Articolo 3Articolo 5
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1 aprile 2014
Art. 4. Sistema di controllo interno 1. Le societa' di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessita' organizzativa, dimensionale ed operativa.
2. Il sistema assicura:
a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta a cui la societa' e' esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto;
b) la riservatezza e l'integrita' delle informazioni e l'affidabilita' e sicurezza delle procedure per il loro trattamento;
c) la verifica della conformita' dell'attivita' svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la societa' ha definito per osservarle.
3. Nelle societa' che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, e' costituita una funzione di controllo interno cui e' affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarita' dell'operativita' aziendale. La funzione puo' essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalita', autorevolezza e indipendenza; resta ferma la responsabilita' dell'organo previsto dall'articolo 3 e della societa' per il corretto svolgimento della funzione esternalizzata.
4. Le societa' conservano agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati.
Entrata in vigore il 1 aprile 2014
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