In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata (articoli 15 a 25);
la scadenza (articoli 38 a 42);
il pagamento (articoli 43 a 48);
l'azione cambiaria (articolo 49), il regresso per mancata pagamento ed il protesto (articoli 50 a 57. 39 a 73;
il pagamento per intervento (articoli 74, 78 a 82);
le copie (articoli 86 e 87);
le alterazioni (articolo 88);
la prescrizione (articoli 94 e 95);
i giorni festivi, il computo dei termini e l'inammissibilita' dei giorni di rispetto (articoli 96, 97 e 98).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario articoli 4 e 32), la promessa d'interessi (articolo 51, le differze nell'indicazione della somma articolo 6 gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (articolo 11 e la cambiale in bianco (articolo 14).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (articoli 35 a 37); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo 36 ultimo comma non indica per chi e' dato, si reputa dato per l'emittente.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dell'articolo 99.