Articolo 45 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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Versione
1 gennaio 1934
Art. 45.

Il trattario che paga la cambiale puo' esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

Il portatore non puo' rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale il trattario puo' esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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