Articolo 21 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1934
Art. 21.

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non puo' opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente