Articolo 104 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 103Articolo 105
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1 gennaio 1934
Art. 104.

La validita' della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualita' di titolo esecutivo.

Il portatore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalita'.

La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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