La validita' della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualita' di titolo esecutivo.
Il portatore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalita'.
La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.