Art. 21. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 1. All' articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso i procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3.
4.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.».
7 marzo 2005, n. 82 1. All' articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso i procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3.
4.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.».