Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5965 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5965 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 26638/2016 proposto da: C.G., nella qualità di titolare della ditta CI.CO.D.IS., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vespasiano, 17/A, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Incannò, e rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Delle Rose, per procura speciale in calce al …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 4387 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 13/07/2021, dep. 10/02/2022), n.4387 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28442/2015 proposto da: Inpa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato Orlandi Mauro, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Forello Salvatore, …
Leggi di più… - 3. Art. 71 codice del processo tributariohttps://www.brocardi.it/
- 4. Contestazioni Su Compensi Da Spettacoli Ed Eventi: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 3 settembre 2025
Hai percepito compensi per spettacoli, concerti, eventi o manifestazioni artistiche e l'Agenzia delle Entrate ti ha contestato di non averli dichiarati o di averli dichiarati in modo errato? Il settore dello spettacolo e degli eventi è oggetto di controlli fiscali sempre più frequenti, anche grazie alle segnalazioni degli enti organizzatori e agli incroci con i dati SIAE e INPS. Una contestazione può portare al recupero di imposte, sanzioni e interessi, ma spesso si basa su presunzioni che possono essere ribaltate. Quando scattano le contestazioni fiscali – Se i compensi incassati per spettacoli o eventi non sono stati dichiarati in tutto o in parte – Se i pagamenti sono stati effettuati …
Leggi di più… - 5. Incarico senza delibera non si può agire per indebito arricchimentoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 20 maggio 2025
L'incarico di progettazione era stato conferito all'ingegnere in assenza di un corretto impegno finanziario sul competente capitolo di bilancio quindi è inammissibile, per difetto del requisito della sussidiarietà, la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12943). Domanda di indebito arricchimento senza causa e sussidiarietà ex art. 2041 c.c. L'ingegnere conveniva in giudizio la Comunità Montana degli Alburni per sentirla condannare al pagamento di Euro 25.661,92 quale arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., determinato dall'esecuzione di un'attività progettuale per conto dell'Ente, avente ad oggetto il …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2026, n. 11513Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28537/2020 R.G. proposto da: CASEIFICIO AM SE in persona del titolare LU MI PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Francario unitamente all'avvocato Michele Robustini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Gramsci n. 34. -RICORRENTE- contro COMUNE DI BOJANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Spano, con domicilio eletto in Roma, Via U. Tupini n. 113 presso lo studio dell'avv. Nicola Corbo. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 121/2020, depositata il 14/04/2020. Civile Sent. Sez. U Num. 11513 Anno 2026 Presidente: D'LA SQ Relatore: TU US Data pubblicazione: …Leggi di più...
- art. 2038 c.c.·
- ripetizione indebito oggettivo·
- art. 2033 c.c.·
- art. 2042 c.c.·
- art. 1418 c.c.·
- art. 1422 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- sussidiarietà azione art. 2041 c.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 1226 c.c.·
- art. 191 d.lgs. 267/2000·
- art. 2037 c.c.·
- ingiustificato arricchimento·
- nullità contratto pubblica amministrazione·
- forma scritta contratti PA
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2018, n. 22404Provvedimento: 22404-1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRATTI E RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - OBBLIGAZIONI IN GENERE CARLO PICCININNI - Presidente Sezione - Ud. 07/11/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 27702/2012 GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - Cor. 22404 PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Rep. ем. DOMENICO CHINDEMI Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27702-2012 proposto da: FAVINI ADELINA, BRESSAN DARIO, …Leggi di più...
- modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c·
- possibilità·
- limiti·
- oggetto·
- modificazioni·
- obbligazioni in genere·
- ingiustificato arricchimento (senza causa)·
- domanda giudiziale·
- nascenti dalla legge·
- procedimento civile
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2015, n. 10798Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Primo Presidente - Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 8423/2011 proposto da: PR IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELIO VITTORINI 110, presso lo studio dell'avvocato PITASI BASILIO, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro …Leggi di più...
- esclusione·
- riconoscimento dell'utilità·
- presupposti·
- limite dell'"arricchimento imposto"·
- obbligo indennitario della p.a·
- fondamento·
- necessità·
- arricchimento senza causa·
- obbligazioni·
- pubblica amministrazione
- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2777Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 310/2020 All'udienza collegiale del giorno 06/05/2025 ore 10:35 Presidente Dott. GI AR Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera Consigliere Dott. Luca Ponzillo Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. STANISCIA NICOLA presente Avv. MASTROPAOLO SABRINA Appellato/i Controparte_1 Avv. CHIARANTANO BRUNO avv. Qaryouti in sost. PA Avv. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi L'appellante chiede la distrazione delle spese La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE GI AR RI LA IN …Leggi di più...
- notifica nulla·
- art. 191 TUEL·
- sussidiarietà azione·
- competenza territoriale·
- copertura finanziaria·
- responsabilità funzionario pubblico·
- art. 2041 c.c.·
- ingiustificato arricchimento·
- prescrizione credito·
- art. 281 sexies c.p.c.
- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1237Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1788/2020 All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:15 Presidente Relatore Dott. IO PE Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca Consigliere Dott. Luca Ponzillo Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. NAPOLEONI LORENZO avv. ER in sost Appellato/i Controparte_1 Avv. CHIATTELLI CARLO presente *** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE dr IO PE RT BI Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA …Leggi di più...
- competenza funzionale·
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- nullità contratto per difetto di forma scritta·
- contratti pubblici·
- diritto d'autore·
- azione di indebito arricchimento·
- art. 191 T.U.E.L.·
- compensazione spese di lite·
- onere della prova
Versioni del testo
- Titolo I : Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
- Art. 1. Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta). 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e' soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' soggetto ad imposta limitatamente all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.
2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.
3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e' dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attivita', salva la possibilita' per il soggetto passivo di fornire prova contraria.
4. L'imposta e' determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. E' considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilita' dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.
5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attivita' di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di piu' comuni la sua superficie e' fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di piu' insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita piu' imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attivita' a piu' elevata imposizione.
6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 e' calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta.
Dal computo della superficie sono esclusi:
a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 , ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 , convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 ; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;
b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attivita' portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.
7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.
8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 e' ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per cento se detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune puo' aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente ad uno o piu' settori di attivita' di cui all'allegata tabella, purche' uniformemente per tutte le attivita' comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.
9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale e' dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.
10. Non sono soggetti all'imposta:
a) lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalita' giuridica;
b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalita' giuridica;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
11. L'imposta e' ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 13/3/1991, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditivita'". - Articolo 2Art. 2. (( (Variazione dei limiti di reddito). )) (( 1. Il comune puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.
2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.
3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 puo' essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1. ))