Art. 23.
L'assegnazione in proprieta' degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dall' art. 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'art. 11.
Il prezzo di cessione degli alloggi e' determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilita' finale e di collaudo, approvati dagli organi competenti, con l'aggiunta del valore dell'area o del corrispettivo, della concessione del diritto di superficie determinati ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualita' del contributo statale, ed e' pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni. Sono fatte salve eventuali condizioni piu' vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971.
Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere all'assegnatario sara' pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto autonomo per le case popolari per la costruzione del fabbricato.
Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipulazione del contratto.
A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto autonomo per le case popolari iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
L'alloggio acquistato non puo' essere trasferito per atto tra vivi per la durata di quindici anni dalla data del contratto.
Gli assegnatari hanno facolta' di locare l'alloggio acquistato in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.
All'assegnazione in proprieta' si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, e degli articoli 15 e 16.
L'assegnazione in proprieta' degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dall' art. 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'art. 11.
Il prezzo di cessione degli alloggi e' determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilita' finale e di collaudo, approvati dagli organi competenti, con l'aggiunta del valore dell'area o del corrispettivo, della concessione del diritto di superficie determinati ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualita' del contributo statale, ed e' pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni. Sono fatte salve eventuali condizioni piu' vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971.
Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere all'assegnatario sara' pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto autonomo per le case popolari per la costruzione del fabbricato.
Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipulazione del contratto.
A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto autonomo per le case popolari iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
L'alloggio acquistato non puo' essere trasferito per atto tra vivi per la durata di quindici anni dalla data del contratto.
Gli assegnatari hanno facolta' di locare l'alloggio acquistato in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.
All'assegnazione in proprieta' si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, e degli articoli 15 e 16.