Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 marzo 1973
Art. 18.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non puo' essere superiore a trenta giorni.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente