Art. 18.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non puo' essere superiore a trenta giorni.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non puo' essere superiore a trenta giorni.