Articolo 1 bis del Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
Articolo 1Articolo 2
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8 agosto 2002
Art. 1-bis. (( (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). )) (( 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa ))
Entrata in vigore il 8 agosto 2002
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