Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 aprile 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 aprile 1985 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.
- Convention della Legge 14 marzo 1985, n. 132CONVENTION
sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a legard des femmes
Parte di provvedimento in formato grafico