Legge 14 marzo 1985, n. 132

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

      • Convention della Legge 14 marzo 1985, n. 132
        CONVENTION
        sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a legard des femmes



        Parte di provvedimento in formato grafico