Articolo 24 - Convenzione della Legge 7 ottobre 1986, n. 735
Articolo 23Articolo 25
Versione
7 novembre 1986
Articolo 24

Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana a beneficio dei familiari residenti in Tunisia, comportano il versamento degli assegni familiari veri e propri, destinati alla moglie e ad un massimo di 4 figli, ad esclusione di qualsiasi maggiorazione.
Le disposizioni del capoverso precedente, relative al versamento degli assegni familiari, saranno riesaminate allo scadere di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione.
Il diritto agli assegni familiari dovuti da uno Stato contraente a favore dei familiari residenti nell'altro Stato contraente e' sospeso se, a motivo dello svolgimento di un'attivita' professionale, dipendente o indipendente, sussiste un diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato.
Tuttavia, qualora l'importo degli assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione del Paese di residenza dei figli fosse inferiore a quello degli assegni dovuti in applicazione della legislazione dell'altro Stato contraente, l'Istituzione di quest'ultimo Stato corrispondere, per tali figli, una prestazione differenziale.

Entrata in vigore il 7 novembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente