2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all' articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , si applica l' articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , l'imprenditore puo' depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate ((fino al 31 dicembre 2024)) .
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.