1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7 , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . (6)
2. In caso di trattenimento ai sensi del presente decreto, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, ((recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente)) . L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell' articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura puo' fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell' articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall' art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 " e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale delle restanti disposizioni dell' art. 13 del d.l. n. 113 del 2018 " (le quali hanno disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).