Articolo 9 del Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Articolo 8Articolo 9 bis
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Art. 9. Autorizzazione unica 1. ((Gli)) interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, ((della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale)) . ((La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.)) Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l' articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 , salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al ((quarto periodo)) , il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.
2. Il soggetto proponente presenta ((...)) istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi ((dell'articolo 5, comma 3, lettera b) )) :
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.
2-bis. ((Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.)) 3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per ((la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione)) paesaggistica e culturale, ((il rilascio di eventuali titoli edilizi)) e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 11-bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. ((Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2)) la documentazione da cui risulti la disponibilita' ((della risorsa ovvero)) dell'area ((, ivi comprese le superfici pubbliche,)) su cui realizzare l'impianto e le opere connesse ((...)) ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. ((Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari.)) 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalita' telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.
Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessita' dell'intervento, l'amministrazione procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilita' dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a ((valutazione di impatto ambientale)) , entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
6. Nel caso di progetti sottoposti a ((valutazione di impatto ambientale)) , entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all' articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 . Della pubblicazione di tale avviso e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni all'autorita' competente per le valutazioni ambientali.
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ((assegna)) al soggetto proponente un termine non superiore a ((centoventi)) giorni per la trasmissione, in modalita' telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l' articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 .
8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica e' di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso ((...)) per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA ((o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale)) . ((Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.)) 10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA ((...)) , ove occorrente;
a-bis) ((comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;)) b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1 ((, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi)) ;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ((...)) ;
c-bis) ((reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita';)) d) ((reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.)) 10-bis. ((Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.)) .
11. Il provvedimento autorizzatorio unico e' immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a ((cinque)) anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi ((occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonche' di quelli)) previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10. ((L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).)) 12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facolta' di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate.
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e non siano sottoposti ((alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) . Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), ((qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime)) nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma)) .
Si applica in ogni caso l' articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 .
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)) .
Entrata in vigore il 21 gennaio 2026
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