Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2017, n. 51076
CASS
Sentenza 26 settembre 2017

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Massime1

L'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non determina una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., deducibile, pertanto, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio abbreviato in quanto l'eccezione di omessa notifica alla persona offesa era stata sollevata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello per la prima volta nel giudizio di secondo grado).

Commentario1

  • 1La restituzione in termini per costituirsi parte civile va riconosciuta solo alla persona offesa.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 luglio 2022

    La restituzione in termini per costituirsi parte civile può essere riconosciuta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p., solo al soggetto qualificabile come persona offesa, quale non può essere ritenuto, in relazione ai reati di bancarotta, il creditore, ancorché insinuatosi nel passivo fallimentare. Cassazione penale sez. V, 22/04/2022, (ud. 22/04/2022, dep. 11/05/2022), n.18712 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di V.M. viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03/03/2020 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine, proposta nel suo interesse, al fine di costituirsi parte civile nel processo a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2017, n. 51076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51076
Data del deposito : 26 settembre 2017

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