Articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21
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12 marzo 2017
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28 giugno 2018
Art. 3. (( (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali). )) (( 1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
3. L'Osservatorio e' presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composto dai seguenti componenti effettivi:
a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la stessa procedura e' nominato un componente supplente per ciascuna delle categorie indicate nel comma 3.
5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per piu' di due mandati.
6. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato.
7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attivita' dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
8. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e' presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.
10. Alle riunioni partecipano, anche in modalita' telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione e' comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
11. Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
12. Le riunioni sono valide quando e' presente almeno la meta' dei componenti dell'Osservatorio.
13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
16. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.
17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.
18. L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.
19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
a) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
b) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-l rispetto ad anno n);
d) tempestivita' dei pagamenti in conto capitale;
e) tempi medi di realizzazione delle opere.
20. L'Osservatorio puo' introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.
21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 19, completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
22. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:
a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti. ))
Entrata in vigore il 28 giugno 2018
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