Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 maggio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 maggio 2004 |
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 25/03/2024, n. 890Provvedimento: Sentenza n. 890/2024 Depositato il 25/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/03/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PA ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice in data 22/03/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1634/2019 spedito il 03/07/2019 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino, 4 89100 Reggio Di …Leggi di più...
- divieto di nova·
- art. 53 D.lgs. 546/92·
- principio di soccombenza·
- art. 19 D.L. 78/2010·
- rendita catastale presunta·
- case fantasma·
- notifica per pubblicazione·
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- art. 57 D.lgs. 546/92
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo articolo 1.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.