Articolo 207 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 206Articolo 208
Versione
17 agosto 1989
Art. 207. Emissione dei buoni
1 - L'ufficio richiesto dell'emissione di un buono compila, firma e bolla il buono e consegna il titolo al richiedente, previo incasso del relativo importo.
2 - L'ufficio partecipa all'Amministrazione l'avvenuta emissione e provvede alle scritturazioni interne secondo le modalita' previste dalle istruzioni.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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