Art. 180. Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
1 - In mancanza della revoca di cui all'articolo 179 non puo' essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorita' giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalita' debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto.
2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.
1 - In mancanza della revoca di cui all'articolo 179 non puo' essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorita' giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalita' debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto.
2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.