Articolo 180 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 179Articolo 181
Versione
17 agosto 1989
Art. 180. Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
1 - In mancanza della revoca di cui all'articolo 179 non puo' essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorita' giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalita' debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto.
2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente