Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2005
Articolo 21Articolo 23
Versione
3 novembre 1961
Art. 22.
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 46.900.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.
Entrata in vigore il 3 novembre 1961
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