Articolo 2 del Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
Articolo 1Articolo 1 ter
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31 dicembre 2004
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3 marzo 2005
Art. 2. Procuratore nazionale antimafia 1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta'. (( Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data. ))
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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