Art. 178. (( (Spese per abitazione) )) (( 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
a) l'importo e' parametrato all'indennita' personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non puo' eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione e' corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.
3. La maggiorazione e' versata in rate semestrali anticipate.
L'amministrazione puo' versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e' prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni )) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che " Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finche' rimanga nella stessa sede." ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
a) l'importo e' parametrato all'indennita' personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non puo' eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione e' corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.
3. La maggiorazione e' versata in rate semestrali anticipate.
L'amministrazione puo' versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e' prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni )) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che " Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finche' rimanga nella stessa sede." ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.