Articolo 199 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 198Articolo 209
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Art. 199. (Contributo per il trasporto degli effetti) 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale ((una maggiorazione dell'indennita' di servizio all'estero la cui misura e' rapportata all'indennita' personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2)) .
Tale misura e' pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita' a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed e' stabilita secondo la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. ((79)) 2. La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((La maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso superiore a un nono dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1)) . ((79)) (( 3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi gia' percepiti )) ((79)) 4. Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita' di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma.
Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (49)
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 , ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla predetta data.
Entrata in vigore il 26 dicembre 2021
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