Articolo 154 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 64 quinquiesArticolo 62 bis
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
29 febbraio 2004
Art. 154. (( (Disposizioni non applicabili). )) (( 1. Al collegio sindacale delle societa' con azioni quotate non
si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441 , sesto comma, del codice civile .
2. Al consiglio di sorveglianza delle societa' con azioni quotate
non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c) , e) ed f), del codice civile .
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societa' con
azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile . ))
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente