2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione , ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) . ((55)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) . ((55)) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) . ((55)) 7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) . ((55)) 8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) . ((55)) 9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
------------- AGGIORNAMENTO (55)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 , nella parte in cui abroga i commi da 4 a 8 del presente articolo.