Articolo 38 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 55Articolo 50 quinquies
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Art. 38. (( (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). )) ((Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:
a) adottano la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
d) lo statuto prevede:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata;
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuita' della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonche' per definire la tempistica e le modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni;
g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della societa'. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.
6. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonche' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa'.
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operativita' e' subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile)) .
Entrata in vigore il 27 marzo 2024
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