Articolo 168 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 137Articolo 79 septies decies
Versione
1 luglio 1998
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Versione
1 novembre 2007
Art. 168. Confusione di patrimoni 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi,
nell'esercizio di servizi (( o attivita' )) di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un OICR, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Entrata in vigore il 1 novembre 2007
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