Articolo 19 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 18Articolo 20
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19 aprile 1942
Art. 19.

Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorita' che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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