Articolo 50 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 45Articolo 47
Versione
19 aprile 1942
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 50.

Il cancelliere e' responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(18) ((20)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 ". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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