Articolo 189 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 188Articolo 190
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19 aprile 1942
Art. 189.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.

La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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