Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10123 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . G R E N A ' R L 7 6 L A 1 012 3 01 9 E REPUBBLICA N D 1 D - 5 E I - T S 3 N N DEL POPOLO TALIANO E E E G S S G E I " E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 21724/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 22731 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, PALA GESUALDOrappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CENTI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato ALBERTO OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO MOCCI, giusta delega in atti;
• 2001 - controricorrente 819 -1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
- intimato avverso la sentenza n. 312/98 del ET di CIVITAVECCHIA, depositata il 15/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 23.6.1997 al Comune di Civitavecchia ed al Servizio Riscossione Tributi IA CE proponeva opposizione avverso l'avviso di mora relativo al pagamento di somme riguardanti violazioni al codice della strada, sostenendo che non poteva essere ritenuta responsabile in merito all'accertata violazione in quanto a quella data (7.1.1992) non era più titolare dell'autovettura per averla venduta in в forza di un contratto trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Si costituiva il Comune, eccependo la tardività del ricorso in quanto il verbale di accertamento era stato regolarmente notificato alcuni anni prima e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'A.C.I.. Il ET non autorizzava la chiamata in causa, mentre il Servizio Riscossione Tributi rimaneva contumace. All'esito del giudizio il ET con sentenza del 15.10.1998 dichiarava la nullità della cartella esattoriale e del relativo verbale di accertamento, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali, sostenendo l'irrilevanza della dedotta 3 tardività della proposta opposizione in quanto l'unico atto dotato di definitività è costituito di accertamento, sempre non già dal verbale in sede di autotutela dalla stessa modificabile P.A., ma dalla cartella esattoriale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso IA CE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione e falsa applicazione della Legge 122/89, della Legge 890/82 e dell'art. 18 della Legge 689/81 nonché mancanza ed erroneità della motivazione. Sostiene che erroneamente il ET ha ritenuto tempestivo il ricorso avversO il verbale di accertamento solo perché proposto al momento della notifica della cartella esattoriale, senza considerare che il verbale regolarmente notificato, se non impugnato tempestivamente, costituisce il titolo in base al quale legittimamente viene emesso l'avviso di mora. La censura è fondata. L'impugnata sentenza nega sostanzialmente ogni tutela nella fase di formazione del titolo, 4 consentendola esclusivamente allorchè esso venga fatto valere con la richiesta di pagamento attraverso l'emissione della cartella esattoriale. Tale conclusione è però in palese contrasto non solo con i principi di garanzia costituzionale assicurati а ciascun soggetto per la tutela del proprio diritto di difesa ma anche con lo speciale procedimento previsto in materia di violazioni al codice della strada dai relativi artt. 203-205. L'art. 205 Cod. d. Str. prevede infatti la opposizione avanti al giudice ordinario avversO l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ricorso nell'ipotesi in cui sia stato proposto amministrativo avanti a tale autorità e questa l'abbia rigettato. L'art. 203 Cod. d. Str. inoltre, secondo l'interpretazione "adeguatrice" data dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.255 e 311 del l'ordinanza n.315 e con la 1994 e ribadita con 1995, consente di invocare sentenza n.437 del direttamente la tutela giurisdizionale sulla base del solo verbale di accertamento, relegando fra i rimedi facoltativi la tutela in via amministrativa, esercizio non può condizionare il cui mancato quello giudiziario. 5 Si è ritenuto così per ragioni di ordine sistematico che tale tutela avverso il verbale di accertamento debba essere esercitata nelle forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81 con la rihiesta di annullamento. Le esposte considerazioni, esaurendo le questioni affrontate in sentenza, determinano con l'accoglimento del primo motivo l'assorbimento degli altri due. La parte vittoriosa infatti, pur non avendo l'onere di proporre ricorso incidentale в relativamente alle altre eventuali questioni che non siano state trattate dal giudice di merito perché ritenute assorbite, deve tuttavia nel proprio controricorso riportarne il contenuto per porre la Corte in grado di prendere atto della loro avvenuta deduzione in quella sede e di valutarne la giudizio dirilevanza ai fini di un eventuale rinvio, specie quando, come nel caso in esame, la sentenza non ne faccia menzione. Nel controdedurre ai motivi di ricorso la controricorrente però non solo si è occupata di questioni che non hanno alcun collegamento con tali motivi ma nulla ha dedotto su eventuali ulteriori censure contenute nell'atto di opposizione, di cui 6 non v'è menzione nella sentenza impugnata, nemmeno con riferimento alla ritualità della notifica del verbale di accertamento. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, potendosi decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., va rigettata l'opposizione proposta avanti al ET. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza decidendo nel merito, rigetta impugnata e E l'opposizione. Condanna la CE al pagamento delle N A L O I L Z E spese del giudizio di merito che liquida in A £ D R " T 9 7 S . I 1 600.000 di cui £ 300.000 per onorario, £ 200.000 T 3 G R . E A ' N R L 7 per diritti e £ 100.000 per spese effettive nonché A L 3 E D 9 D 1 E - di quelle del giudizio di cassazione che liquida in I 5 T - S N 3 N per onorario E E E S S E £ 500.000 Oltre alle spese liquidate in £ 65,000 G " I G A E L Roma, 21.3.2001 Il Consigliere est. Мдо віша Рибі цMgo Il President e Vize Baldomere 2 AUG 2001 QM