Articolo 91 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 90Articolo 92
Versione
19 aprile 1942
Art. 91.

I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.

La sentenza e' notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero.

Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza puo' stabilire altre forme di pubblicita'.

Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una societa' soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle societa' provvisoriamente mantenuto a norma dell'art. 100 di queste disposizioni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente