Articolo 232 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 231Articolo 233
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19 aprile 1942
Art. 232.

L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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