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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17786 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Arturo Bova, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17786 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 giugno 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato OR GI per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “Gel.co distribuzione s.r.l.”, fallita il 13 novembre 2015. Secondo la Corte di appello, l'imputato – nella qualità di legale rappresentante della società – avrebbe distratto i seguenti beni: «crediti per euro 398.151,50, risultanti dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 2014»; «la somma di euro 30.000,00 costituita da sei titoli cambiari dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno, emessi in favore della Gel.co distribuzione s.r.l. da RA NC;
«forniture merci per euro 535.742,20, acquistate dalla società “BI Orizzonti s.r.l.” ovvero il ricavato derivante dalla loro vendita». Il OR, inoltre, avrebbe sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, i libri e le altre scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 64, 191, 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen. Sostiene che le dichiarazioni rese in dibattimento dal curatore fallimentare (la dott.ssa ER) e dal liquidatore della società (il dott. CR) sarebbero inutilizzabili, atteso che entrambi, al momento della loro escussione, sarebbero stati soggetti “indagabili” in relazione a reati connessi o collegati a quelli contestati all’imputato. Il loro esame, conseguentemente, avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle garanzie previste per l’esame dell’imputato di reato connesso. La prospettazione del ricorrente si fonda sull’assunto che, a carico del liquidatore e del curatore, sarebbero configurabili delle responsabilità penali. Il primo sarebbe rimasto totalmente inerte, omettendo ogni iniziativa volta al recupero delle scritture contabili mancanti e dei crediti risultanti dal bilancio. Il secondo, pur avendo piena conoscenza delle omissioni imputabili al liquidatore e all’amministratore, non avrebbe attivato alcuna comunicazione all’autorità giudiziaria, così integrando gli estremi dell’omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale, di cui all’art. 361 cod. pen. Secondo il ricorrente, tali elementi – tutti desumibili dagli atti – avrebbero imposto al Tribunale di verificare autonomamente la reale posizione processuale dei due soggetti, prescindendo dall’assenza di una formale iscrizione nel registro 3 degli indagati. L’escussione della ER e del CR come semplici testimoni, senza le garanzie difensive prescritte per gli imputati di reato connesso, avrebbe determinato la violazione delle norme poste a tutela del diritto di difesa, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione. La parte sostiene che l’eccezione potrebbe essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, essendo le condotte del curatore e del liquidatore ampiamente descritte nelle stesse pronunce di primo e secondo grado. Secondo il ricorrente, una volta espunte le dichiarazioni del curatore e del liquidatore, verrebbe meno l’intero fondamento della sentenza impugnata. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217 e 223 legge fall. 2.2.1. In relazione alla presunta distrazione dei crediti, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dedotto l’avvenuto incasso di euro 18.000,00 esclusivamente dagli estratti delle scritture contabili fornite dai debitori e da copie di assegni, interpretandoli quali prove certe del pagamento senza verificare né l’effettiva attendibilità della documentazione prodotta né la sua idoneità a dimostrare l’avvenuto incasso da parte della società fallita. Le scritture contabili dei debitori – in quanto redatte unilateralmente e non soggette a controllo pubblico – non potrebbero costituire prova dell’estinzione del credito. Analogamente, la mera fotocopia di un assegno non consentirebbe di inferire né che esso sia stato presentato all’incasso né che sia stato effettivamente pagato, essendo possibile che si trattasse di titoli insoluti o mai negoziati. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che la società sosteneva costi di gestione molto rilevanti, tali da rendere del tutto plausibile che ogni eventuale somma incassata potesse essere stata destinata a coprire esigenze aziendali. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte in cui afferma che il credito indicato nel bilancio della fallita era di fatto inesistente, in quanto in parte già pagato dai debitori (limitatamente a euro 18.000,00) e in parte perché non verificabile, stante la mancanza di tutta la documentazione contabile. Invero, dalla consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa Cortese, emergerebbe che, «incrociando i dati contenuti in alcune delle scritture contabili di cui disponeva il curatore, era possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso e verificabile la situazione dei crediti, ed ottenere gli elementi sufficienti al recupero degli stessi anche attraverso l'avvio di procedure coattive». Il ricorrente, inoltre, contesta gli accertamenti del curatore, che «si sarebbe limitato a contattare le ditte tramite telefono o via telematica». 2.2.2. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla contestata distrazione delle cambiali per complessivi euro 30.000. La Corte territoriale, invero, avrebbe ritenuto che tutte le cambiali fossero 4 state incassate e che l’imputato si fosse appropriato dell’importo, nonostante gli originali dei titoli non fossero mai stati acquisiti, sicché – eccezion fatta per le tre cambiali che il teste LL ha dichiarato di avere portato allo sconto – non vi sarebbe alcuna prova del loro incasso. La Corte di appello avrebbe, inoltre, trascurato il fatto che lo stesso LL aveva riferito come il OR gli avesse chiesto di scontare i titoli a causa delle gravi condizioni di salute del figlio, elemento che avrebbe dovuto indurre a qualificare la condotta come bancarotta semplice. 2.2.3. Quanto alla presunta distrazione delle merci fornite da BI Orizzonti, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la distrazione sulla base del solo dato formale dell’ammissione tardiva della società al passivo e dell’assenza di riscontro nelle casse sociali, fornendo in tal modo una motivazione che «non risulta rapportata al grado di specificità delle censure mosse con l'atto di appello». E, invero, la difesa, con il gravame, aveva rappresentato che «nel 2013 il OR corrispondeva a BI Orizzonti s.r.l. la somma complessiva di € 720.000,00, a fronte di forniture merci per euro 780.000,00; ciò significava che la merce acquistata dal OR, ed oggetto delle fatture in contestazione, era stata venduta e reinvestita per pagare anche la stessa BI Orizzonti s.r.l.». La Corte di appello avrebbe omesso «di valutare il significato probatorio che emerge dal bilancio e dalla situazione contabile della Gelco Distribuzione s.r.l.». Il ricorrente, inoltre, sostiene che le deduzioni dei giudici di merito sarebbero smentite dalla consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa Cortese. Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza, anche nella parte in cui rigetta la richiesta di perizia contabile avanzata dalla difesa. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta documentate specifica, essendosi «soffermati unicamente sulla condotta di omessa tenuta e/o occultamento delle scritture contabili». Avrebbero, poi, desunto «il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dall'accertamento del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A)». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l’elemento soggettivo della bancarotta documentale potrebbe essere desunto dall’accertamento della distrazione solo nel caso di bancarotta fraudolenta documentale generica e non anche in quello di bancarotta fraudolenta documentale specifica. Sotto altro profilo, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte la Corte di appello non avrebbe considerato che la documentazione contabile mancante era in possesso del commercialista lovino Pasquale, con il quale il 5 OR non aveva più buoni rapporti. In considerazione di tale circostanza, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato nella diversa fattispecie di bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In diritto, va ricordato che, «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste da attribuire al dichiarante, spetta al giudice il compito di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al predetto della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni sono rese, con conseguente sua escussione non in veste di testimone, ma nella qualità corrispondente alla posizione processuale effettivamente rivestita» (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, [...], Rv. 288929; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, [...], Rv. 246584). Quanto alla possibilità per il giudice di merito di verificare lo status di persone indagate, va rilevato che, «in tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame» (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, [...], Rv. 275624; Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422). Con particolare riferimento all’ipotesi che la situazione risulti già dagli atti, va, però, sottolineato che la giurisprudenza in materia (cfr., in particolare, le motivazioni di Sezioni Unite Lo Presti e Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, [...], Rv. 266422) evidenzia la necessità che si tratti di indizi non equivoci di reità. La sentenza Lo Presti, in particolare, ha sottolineato l'esigenza di ancorare «a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo» in ordine alla qualifica attribuibile alla persona esaminata, nonché la «necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell'esame o dell'escussione di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità». Questa Corte ha evidenziato che è necessario che «siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali 6 dell'interrogante» (Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, [...], Rv. 243417; Sez. 2, n. 20936 del 7/4/2017, Minutolo, Rv. 270363). Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, in maniera «stringente», la sussistenza di «indizi non equivoci di reità» a carico del curatore e del liquidatore. Quanto a quest’ultimo, va rilevato che la parte, in maniera generica e assertiva, configura a suo carico una responsabilità per il reato di bancarotta documentale, contestandogli di non essersi attivato – nei pochi mesi in cui è stato in carica – per recuperare le scritture contabili mancati, dimenticando il ricorrente che il concorso in bancarotta documentale fraudolenta o semplice richiede, a seconda delle varie fattispecie, il dolo specifico, il dolo generico o la colpa. Quanto al curatore, il ricorrente configura a suo carico una responsabilità per il reato di omessa denuncia. Sostiene, cioè, che, nel momento in cui il curatore veniva escusso, emergevano dagli atti non equivoci indizi sul fatto che egli avesse dolosamente omesso di denunciare l’amministratore e il liquidatore, nella consapevolezza della lora responsabilità. Ebbene, va rilevato che, a prescindere dall’effettiva sussistenza degli elementi oggettivi del reato, il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento di rilievo in ordine alla sussistenza della volontà del curatore di non denunciare l’amministratore e il liquidatore, nella consapevolezza della loro responsabilità. Appare, d’altronde, davvero singolare che il ricorrente, con i successivi motivi di ricorso si spenda per sostenere l’insussistenza dei reati, e, con il primo motivo dello stesso ricorso, contesti al curatore di non averli denunciati nella consapevolezza della loro evidente sussistenza. Sotto altro profilo, va rilevato che si tratta di una questione di inutilizzabilità dedotta per la prima volta in cassazione. Al riguardo, va rilevato che «non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito che, come tali, devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio d'appello» (Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, Bongiovanni, Rv. 249490). In particolare, «la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito» (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, [...], Rv. 269891). Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente, con le argomentazioni spese in ordine alla configurabilità delle responsabilità del curatore e del liquidatore, tende a indurre questa Corte a effettuare delle valutazioni di 7 merito, in ordine a questioni che non sono già delineate perfettamente, in tutti i loro contenuti, nelle sentenze di primo e secondo grado. Sotto un profilo ancora diverso, va rilevato il ricorrente non ha affatto dimostrato la decisività delle dichiarazioni di cui deduce l’utilizzabilità. Al riguardo, va ricordato che, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024; Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [...], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, [...], Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, [...], Rv. 259452). Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente asserisce che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni del curatore e del liquidatore, senza tenere conto del fatto che i giudici di merito (cfr. anche la sentenza di primo grado) hanno dato rilievo primario alle dichiarazioni rese dal luogotenente Magnone, oltre che a quelle rese da svariati dipendenti e alle prove documentali. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che esso, in tutte le censure nelle quali si articola, è completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...]). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata e con la pena applicata. Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione 8 globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [...], Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [...], Rv. 277593). Quanto alle deduzioni basate sulla relazione del consulente tecnico di parte, inoltre, va rilevato che il ricorrente non deduce né dimostra che essa sia stata acquisita nel corso dei giudizi di merito. Al riguardo, va ricordato quanto affermato da questa Corte, proprio con riferimento alla possibilità di acquisire in sede di legittimità una nuova consulenza allegata dalla difesa al ricorso: «nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti a eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio» (Sez. 5, n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). Quanto alla doglianza relativa al mancato espletamento di una perizia contabile, va ricordato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). 1.3. Il terzo motivo è infondato. Invero, risulta infondata l’affermazione della parte, secondo la quale il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale non potrebbe essere desunto anche dalla distrazione patrimoniale. Invero, l’imprenditore o l’amministratore di società che sottrae dolosamente i beni della fallita, depauperando il patrimonio della società a suo vantaggio, sa bene che la sua responsabilità può emergere in maniera evidente dalla documentazione contabile. L’avvenuta distrazione, dunque, può sicuramente costituire un indice sintomatico del fatto che il reo abbia occultato o sottratto la documentazione contabile proprio al fine di recare a sé un vantaggio, nascondendo la distrazione realizzata. Del tutto generica è la deduzione relativa alla riqualificazione del reato in bancarotta semplice, che, in ogni caso, risulta del tutto incompatibile con la ricostruzione dei fatti e il giudizio di responsabilità effettuato dai giudici di merito. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 13 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI LL NA
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Arturo Bova, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17786 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 giugno 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato OR GI per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “Gel.co distribuzione s.r.l.”, fallita il 13 novembre 2015. Secondo la Corte di appello, l'imputato – nella qualità di legale rappresentante della società – avrebbe distratto i seguenti beni: «crediti per euro 398.151,50, risultanti dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 2014»; «la somma di euro 30.000,00 costituita da sei titoli cambiari dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno, emessi in favore della Gel.co distribuzione s.r.l. da RA NC;
«forniture merci per euro 535.742,20, acquistate dalla società “BI Orizzonti s.r.l.” ovvero il ricavato derivante dalla loro vendita». Il OR, inoltre, avrebbe sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, i libri e le altre scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 64, 191, 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen. Sostiene che le dichiarazioni rese in dibattimento dal curatore fallimentare (la dott.ssa ER) e dal liquidatore della società (il dott. CR) sarebbero inutilizzabili, atteso che entrambi, al momento della loro escussione, sarebbero stati soggetti “indagabili” in relazione a reati connessi o collegati a quelli contestati all’imputato. Il loro esame, conseguentemente, avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle garanzie previste per l’esame dell’imputato di reato connesso. La prospettazione del ricorrente si fonda sull’assunto che, a carico del liquidatore e del curatore, sarebbero configurabili delle responsabilità penali. Il primo sarebbe rimasto totalmente inerte, omettendo ogni iniziativa volta al recupero delle scritture contabili mancanti e dei crediti risultanti dal bilancio. Il secondo, pur avendo piena conoscenza delle omissioni imputabili al liquidatore e all’amministratore, non avrebbe attivato alcuna comunicazione all’autorità giudiziaria, così integrando gli estremi dell’omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale, di cui all’art. 361 cod. pen. Secondo il ricorrente, tali elementi – tutti desumibili dagli atti – avrebbero imposto al Tribunale di verificare autonomamente la reale posizione processuale dei due soggetti, prescindendo dall’assenza di una formale iscrizione nel registro 3 degli indagati. L’escussione della ER e del CR come semplici testimoni, senza le garanzie difensive prescritte per gli imputati di reato connesso, avrebbe determinato la violazione delle norme poste a tutela del diritto di difesa, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione. La parte sostiene che l’eccezione potrebbe essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, essendo le condotte del curatore e del liquidatore ampiamente descritte nelle stesse pronunce di primo e secondo grado. Secondo il ricorrente, una volta espunte le dichiarazioni del curatore e del liquidatore, verrebbe meno l’intero fondamento della sentenza impugnata. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217 e 223 legge fall. 2.2.1. In relazione alla presunta distrazione dei crediti, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dedotto l’avvenuto incasso di euro 18.000,00 esclusivamente dagli estratti delle scritture contabili fornite dai debitori e da copie di assegni, interpretandoli quali prove certe del pagamento senza verificare né l’effettiva attendibilità della documentazione prodotta né la sua idoneità a dimostrare l’avvenuto incasso da parte della società fallita. Le scritture contabili dei debitori – in quanto redatte unilateralmente e non soggette a controllo pubblico – non potrebbero costituire prova dell’estinzione del credito. Analogamente, la mera fotocopia di un assegno non consentirebbe di inferire né che esso sia stato presentato all’incasso né che sia stato effettivamente pagato, essendo possibile che si trattasse di titoli insoluti o mai negoziati. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che la società sosteneva costi di gestione molto rilevanti, tali da rendere del tutto plausibile che ogni eventuale somma incassata potesse essere stata destinata a coprire esigenze aziendali. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte in cui afferma che il credito indicato nel bilancio della fallita era di fatto inesistente, in quanto in parte già pagato dai debitori (limitatamente a euro 18.000,00) e in parte perché non verificabile, stante la mancanza di tutta la documentazione contabile. Invero, dalla consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa Cortese, emergerebbe che, «incrociando i dati contenuti in alcune delle scritture contabili di cui disponeva il curatore, era possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso e verificabile la situazione dei crediti, ed ottenere gli elementi sufficienti al recupero degli stessi anche attraverso l'avvio di procedure coattive». Il ricorrente, inoltre, contesta gli accertamenti del curatore, che «si sarebbe limitato a contattare le ditte tramite telefono o via telematica». 2.2.2. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla contestata distrazione delle cambiali per complessivi euro 30.000. La Corte territoriale, invero, avrebbe ritenuto che tutte le cambiali fossero 4 state incassate e che l’imputato si fosse appropriato dell’importo, nonostante gli originali dei titoli non fossero mai stati acquisiti, sicché – eccezion fatta per le tre cambiali che il teste LL ha dichiarato di avere portato allo sconto – non vi sarebbe alcuna prova del loro incasso. La Corte di appello avrebbe, inoltre, trascurato il fatto che lo stesso LL aveva riferito come il OR gli avesse chiesto di scontare i titoli a causa delle gravi condizioni di salute del figlio, elemento che avrebbe dovuto indurre a qualificare la condotta come bancarotta semplice. 2.2.3. Quanto alla presunta distrazione delle merci fornite da BI Orizzonti, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la distrazione sulla base del solo dato formale dell’ammissione tardiva della società al passivo e dell’assenza di riscontro nelle casse sociali, fornendo in tal modo una motivazione che «non risulta rapportata al grado di specificità delle censure mosse con l'atto di appello». E, invero, la difesa, con il gravame, aveva rappresentato che «nel 2013 il OR corrispondeva a BI Orizzonti s.r.l. la somma complessiva di € 720.000,00, a fronte di forniture merci per euro 780.000,00; ciò significava che la merce acquistata dal OR, ed oggetto delle fatture in contestazione, era stata venduta e reinvestita per pagare anche la stessa BI Orizzonti s.r.l.». La Corte di appello avrebbe omesso «di valutare il significato probatorio che emerge dal bilancio e dalla situazione contabile della Gelco Distribuzione s.r.l.». Il ricorrente, inoltre, sostiene che le deduzioni dei giudici di merito sarebbero smentite dalla consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa Cortese. Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza, anche nella parte in cui rigetta la richiesta di perizia contabile avanzata dalla difesa. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta documentate specifica, essendosi «soffermati unicamente sulla condotta di omessa tenuta e/o occultamento delle scritture contabili». Avrebbero, poi, desunto «il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dall'accertamento del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A)». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l’elemento soggettivo della bancarotta documentale potrebbe essere desunto dall’accertamento della distrazione solo nel caso di bancarotta fraudolenta documentale generica e non anche in quello di bancarotta fraudolenta documentale specifica. Sotto altro profilo, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte la Corte di appello non avrebbe considerato che la documentazione contabile mancante era in possesso del commercialista lovino Pasquale, con il quale il 5 OR non aveva più buoni rapporti. In considerazione di tale circostanza, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato nella diversa fattispecie di bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In diritto, va ricordato che, «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste da attribuire al dichiarante, spetta al giudice il compito di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al predetto della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni sono rese, con conseguente sua escussione non in veste di testimone, ma nella qualità corrispondente alla posizione processuale effettivamente rivestita» (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, [...], Rv. 288929; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, [...], Rv. 246584). Quanto alla possibilità per il giudice di merito di verificare lo status di persone indagate, va rilevato che, «in tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame» (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, [...], Rv. 275624; Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422). Con particolare riferimento all’ipotesi che la situazione risulti già dagli atti, va, però, sottolineato che la giurisprudenza in materia (cfr., in particolare, le motivazioni di Sezioni Unite Lo Presti e Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, [...], Rv. 266422) evidenzia la necessità che si tratti di indizi non equivoci di reità. La sentenza Lo Presti, in particolare, ha sottolineato l'esigenza di ancorare «a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo» in ordine alla qualifica attribuibile alla persona esaminata, nonché la «necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell'esame o dell'escussione di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità». Questa Corte ha evidenziato che è necessario che «siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali 6 dell'interrogante» (Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, [...], Rv. 243417; Sez. 2, n. 20936 del 7/4/2017, Minutolo, Rv. 270363). Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, in maniera «stringente», la sussistenza di «indizi non equivoci di reità» a carico del curatore e del liquidatore. Quanto a quest’ultimo, va rilevato che la parte, in maniera generica e assertiva, configura a suo carico una responsabilità per il reato di bancarotta documentale, contestandogli di non essersi attivato – nei pochi mesi in cui è stato in carica – per recuperare le scritture contabili mancati, dimenticando il ricorrente che il concorso in bancarotta documentale fraudolenta o semplice richiede, a seconda delle varie fattispecie, il dolo specifico, il dolo generico o la colpa. Quanto al curatore, il ricorrente configura a suo carico una responsabilità per il reato di omessa denuncia. Sostiene, cioè, che, nel momento in cui il curatore veniva escusso, emergevano dagli atti non equivoci indizi sul fatto che egli avesse dolosamente omesso di denunciare l’amministratore e il liquidatore, nella consapevolezza della lora responsabilità. Ebbene, va rilevato che, a prescindere dall’effettiva sussistenza degli elementi oggettivi del reato, il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento di rilievo in ordine alla sussistenza della volontà del curatore di non denunciare l’amministratore e il liquidatore, nella consapevolezza della loro responsabilità. Appare, d’altronde, davvero singolare che il ricorrente, con i successivi motivi di ricorso si spenda per sostenere l’insussistenza dei reati, e, con il primo motivo dello stesso ricorso, contesti al curatore di non averli denunciati nella consapevolezza della loro evidente sussistenza. Sotto altro profilo, va rilevato che si tratta di una questione di inutilizzabilità dedotta per la prima volta in cassazione. Al riguardo, va rilevato che «non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito che, come tali, devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio d'appello» (Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, Bongiovanni, Rv. 249490). In particolare, «la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito» (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, [...], Rv. 269891). Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente, con le argomentazioni spese in ordine alla configurabilità delle responsabilità del curatore e del liquidatore, tende a indurre questa Corte a effettuare delle valutazioni di 7 merito, in ordine a questioni che non sono già delineate perfettamente, in tutti i loro contenuti, nelle sentenze di primo e secondo grado. Sotto un profilo ancora diverso, va rilevato il ricorrente non ha affatto dimostrato la decisività delle dichiarazioni di cui deduce l’utilizzabilità. Al riguardo, va ricordato che, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024; Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [...], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, [...], Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, [...], Rv. 259452). Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente asserisce che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni del curatore e del liquidatore, senza tenere conto del fatto che i giudici di merito (cfr. anche la sentenza di primo grado) hanno dato rilievo primario alle dichiarazioni rese dal luogotenente Magnone, oltre che a quelle rese da svariati dipendenti e alle prove documentali. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che esso, in tutte le censure nelle quali si articola, è completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...]). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata e con la pena applicata. Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione 8 globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [...], Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [...], Rv. 277593). Quanto alle deduzioni basate sulla relazione del consulente tecnico di parte, inoltre, va rilevato che il ricorrente non deduce né dimostra che essa sia stata acquisita nel corso dei giudizi di merito. Al riguardo, va ricordato quanto affermato da questa Corte, proprio con riferimento alla possibilità di acquisire in sede di legittimità una nuova consulenza allegata dalla difesa al ricorso: «nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti a eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio» (Sez. 5, n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). Quanto alla doglianza relativa al mancato espletamento di una perizia contabile, va ricordato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). 1.3. Il terzo motivo è infondato. Invero, risulta infondata l’affermazione della parte, secondo la quale il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale non potrebbe essere desunto anche dalla distrazione patrimoniale. Invero, l’imprenditore o l’amministratore di società che sottrae dolosamente i beni della fallita, depauperando il patrimonio della società a suo vantaggio, sa bene che la sua responsabilità può emergere in maniera evidente dalla documentazione contabile. L’avvenuta distrazione, dunque, può sicuramente costituire un indice sintomatico del fatto che il reo abbia occultato o sottratto la documentazione contabile proprio al fine di recare a sé un vantaggio, nascondendo la distrazione realizzata. Del tutto generica è la deduzione relativa alla riqualificazione del reato in bancarotta semplice, che, in ogni caso, risulta del tutto incompatibile con la ricostruzione dei fatti e il giudizio di responsabilità effettuato dai giudici di merito. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 13 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI LL NA