Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA + IN NOME DE POPOLO ITALIANO0-1 859 /0 3 LA CORTE SUP atto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente- R.G.N. 15142/00 ---- - Consigliere 16456/00 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Croa,4275 ----- Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep‣ ---- GIACALONE Consigliere ud.18/11/02 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IT, LI MA, LI VA, LI CO, elettivamente domiciliati in ROMA - --- VIA STAZIONE DI MONTE MARIO 9. presso lo studio j dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi giusta delega in dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato- Be sul 2° ricorso n 16456/00 proposto da: 2002 .-. DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 4611 MINISTERO -1- in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, domiciliato ― -- -- - cheSTATO, lo DELLO GENERALE presso 1'AVVOCATURA --- - - - ¡ rappresenta a difende ope legis;
1- controricorrente e ricorrente incidentale - | nonchè
contro
LI IT, LI MA, NT VA, LI CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STAZIONE DI MONTE MARIO presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GULLO, rappresentati e difesi -- dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
-- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 31/03/00 R.G.N. 10/2000; INLIN udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il - rigetto di entrambi i ricorsi. -2- 1 15142/00 Svolgimento del processo con ricorso depositato il 5.1.2000, BE, IA, NA e CO L-, nella qualità di eredi di IM FI, proponevano appello nei confronti del Ministero dell'Interno Tribunale di Brindisi, emessa il 9avverso la sentenza del novembre 1998, con la quale era stata rigettata la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento presentata dalla loro dante causa. Gli appellanti chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto della 1. ro dante causa alia predetta indennità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (4 febbraio 1985) o da altra successiva e la condanna del Ministero al Don pagamento delle relative prestazioni ol-re accessori. Il Ministero dell'Interno si costituiva e si opponeva alla domanda. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 16 marzo 2000, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che FF IM aveva diritto all'indennità di accompagnamento cal 1 gennaio 1995 all' 1 marzo 1995, data del suo decesso, یز condannava il Ministero al pagamento delle relative prestazioni, oltre rivalutazioni ed interessi ex art. 16 legge n. 412 del 1991 dai giorno della maturazione del diritto. Per la Cassazione di questa sentenza gli eredi TO hanno proposto ricorso con motivo. Il Ministeroמנו dell'Interno, che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con due motivi al quale i TO resistono con controricorso. Motivi della decisione 2 Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi impugnazioni a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di proposte contro la stessa sentenza. Con il ricorso principale, denunciando violazione dell'art. legge г. 18 del 1980 e della legge n. 500 del 1988, della nonché omessa ed insufficiente motivazione, gli eredi TO lamentano che il giudice del gravame avrebbe del tutto omesso di accertare Se nel periodo dai 4 febbraio 1985 (data della domanda amministrativa} al 1 gennaio 1995 (data di riconoscimento) fossero sussistite patologie tali da non consentire alla AF di deambulare 0 di compiere gli atti della Vita quotidiana, avuto riguardo alle varie patologic Don cardiopatia ischemica,(bronchite cronica asmatica, gastroduodenite e colopatia spastica, disturbi di circolo cerebrale e deterioramento mentale) dalle quali l'assistita era affetta e comprovate dalla documentazione clinica prodotta. Con il ricorso incidentale il Ministero dell'Interno, denunciando violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 509 de 1988 e dell'art. 1 dolla legge n. д п. 1980. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, osserva che il CTU ha accertato che nel caso di specie la totale incapacità della AF a deambulare ed a provvedere agli atti quotidiani della vita è insorta in data 1 gennaio 1995 e che a questa situazione di incapacità ha fatto seguito in data 11 marzo 1995 il decesso. dell'assistita a causa del rapido evolverai negativo del quadro invalidante. Ritiene il ricorrente Ministero che non sono valutabili ai fini della normativa sulla invalidità civile le situazioni invalidanti a carattere temporaneo, siano esse suscettibili di remissione, siano ease, come nella specie, Suscettibili di rapida evolutività in senso negativo, tanto da incidere sulla stessa speranza di vita dell'individuo. Ritiene, di conseguenza, che ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario, il giudice di appello DOIL poteva ritenere sufficiente il solo richiamo alla gravità dello stato invalidante. ricorso principale è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni. In relazione a controversie involgenti indagini medico legali questa Corte ha già avuto modo di precisare che il principio ripetutamente affermato, secondo cui il giudice di appello il quale intenda aderire alle conclusiori del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Pretore non ha l'obbligo di precizare in modo specifico le ragioni di tale adesione dato che in tal caso 1'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della Юрат. fonte dell'apprezzamento espresso, non puè trovare applicazione nel сазо in cui 1' operato del CTU sia stato posto in discussione con censure sorrette dalla produzione di consulenza tecnica di parte. specie quando i rilievi espressi avverso la consulenza tecnica d'ufficio siano potenzialmente idonei ad incidere sulla soluzione della controversia;
in siffatta \potesi, infatti, il giudice dei gravame ha 1' obbligo di prendere in esame i rilievi innanzidetti per verificarne la caso il rinnovo della consulenza fondatezza, disponendo se del disattenderli, ma sempre fornendo tecnica, come può anche convincente motivazione della propria decisione (ctr. Cass. 11. 1042 del 1997, Cass. n. 7150 del 1995, Cass. n. 4577 dei 1998). attenuta la Corte A questi principi nor. risulta essersi salentina. Nella specie, infatti, g-i appellanti avevana censurato la sentenza di primo grado e la CTU ivi espletata rilevando che quel giudice non aveva preso in considerazione - 4 tutte le patologie da cui risultava affetto la FF sin dal 1985 e la allegata documentazione clinica ed in particolare: 1} i'arteriosclerosi sin dal 1.2.1989cerebrale diagnosticata presso l'Ospedale di Brindisi, cui erano connessi disturbi neurodistonici (referto di visita specialistica del Reparto ORL del 3.5.1985), ipocondriaci [referto del Servizio di Psichiatria del 28.5.1985) nevrotici (nevrosi faringea di cui el referto del Reparto Otorinol. del 21.6.1985); 2 la broncopneumopatia cronica con grave insufficienza respiratoria in soggetto obeso con necessità di ossigenoterapia (cartella clinica dell'Ospedale di Mesaçne dell'8 gennaio 1985); la cardiopatia sclerotica con blocco atrico ventricolare diagnosticata nel 1983. I ricorrenti avevano messo in risalto in modo particolare il processo di deterioramento mentale cui When la AF era anda a incontro certamente dal 1989 con difficoltà di orientamento spazio-temporale, confusione mentale e disturbi della memoria. A fronte di tali articolati rilievi la Corte di merito, senza rinnovare la consulenza tecnica, ha respinto l'appello sulla duplice considerazione, da In lato, che *la documentazione significativi per valutare la sanitaria non offre elementi gravità dall'arteriosclerosi cerebrale". benchè abbia poi riconosciuto che tale patologia sia stata causa determinante dell'ictus cerebrale che ha portato al decesso della AF;
dall'altro che la broncopneumopatia cronica, benchè presente fin dal 1985, solo verso la fine del 1994 aveva reso la donna incapace di compiere gli atti quotidiani della vita. Tali affermazioni della Corte di merito risultano apodit Liche motivate, sia perché non sorrette da adeguatae non giustificazione scientifica, sia perché prive di ogni : riferimento alla documentazione clinica prodotta in giudizio. particolare il giudizio della Corte risulta privo di Ιπ in ordine alia possibile considerazione qualsiasi deile varie patologic sulla capacità della interconnessione AF di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a partire da epoca anteriore a quella riconosciuta. Per le evidenti carenze di motivazione la sentenza impugnata merita dunque le censure dei ricorrenti e deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice che, se del caso previo rinnovo delia consulenza tecnica medico legale, terrà conto dei rilievi degli appellanti alla sentenza di primo grado ed alla CTU in quella sede espletata, nonché di tutta la documentazione clinica prodotta. L'accoglimento del ricorso principale ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata comporta l'assorbimento del ricorso incidentale. Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. : F.Q.M. Riunisce i ricorso, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 18 novembre 2002 I i Cons. estensore il Presidente جانا Vilim, mia. CANCELLIERE Depositate in Cancelleria *24.2003jogui, ME FRE