Articolo 1693 del Codice civile
Articolo 1692Articolo 1694
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19 aprile 1942
Art. 1693.

(Responsabilita' per perdita e avaria).

Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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