CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34600 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: RI US nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/9e4at-i.t-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34600 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 18/05/2023 Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre avverso l'ordinanza del 29 novembre 2022 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che, quale giudice dell'esecuzione lin accoglimento dell'istanza di GA Giuseppe, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, ha sostituito la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due irrogata, in sede di rinvio, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Messina con sentenza del 6 febbraio 2001, definitiva il 27 novembre 2002, con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione della legge più favorevole in ossequio ai principi giurisprudenziali espressi dalle sentenze della Corte Edu "Scoppola contro Italia" del 17/09/2009 e della Cote costituzionale n. 210/2013. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare, nel caso di specie, la carenza dei presupposti previsti dalla citata normativa transitoria in ordine all'applicazione della disciplina del giudizio abbreviato. In particolare, il ricorrente evidenzia che, in sede di udienza preliminare, il G.u.p. aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa di GA, per la mancanza del consenso del pubblico ministero, presupposto indefettibile in base alla normativa al tempo applicabile per accedere a quel rito. La difesa, quindi, non aveva riproposto la richiesta nel successivo giudizio di appello, avendo rinnovato l'istanza solo dinanzi al giudice del rinvio che, con la sopra citata sentenza del 6 febbraio 2001, l'aveva rigettata sul rilevo che, ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, lett. b), d.l. n. 82 del 2000, l'immediata definizione del processo era ammessa, nel giudizio di appello, esclusivamente qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e prima della conclusione della stessa, circostanze non avvenute nel caso in esame, perché in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di assise di appello di Messina chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Già con ordinanzadell'11/02/2016 il Gip di Reggio Calabria aveva rigettato analoga istanza in forza dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 16/12/1999 c.d. Carotti e della sentenza "Scoppola" presentata anche ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., in ragione dell'estensione degli effetti favorevoli, atteso il concorso fl 2 A.4„ nel medesimo reato, della sentenza della Cassazione Sez. 1 n. 160 del 8/02/2000 su impugnazione del coimputato AM AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo, per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno, può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso "Scoppola
contro
Italia", soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio (Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787). Nel caso di specie, dalla lettura degli atti si evince che il condannato aveva presentato l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato all'udienza preliminare del 9 marzo 1993. Tale istanza era stata rigettata per il dissenso del pubblico ministero, previsto, come necessario per accedere al rito speciale, dalla normativa al tempo in vigore. Il condannato, successivamente, non aveva più riproposto tale istanza, né dedotto tale questione, fino alla sentenza definitiva, se non nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con provvedimento del 6 febbraio 2001. Il giudice dell'esecuzione, però, non ha considerato nel provvedimento impugnato che, nel giudizio di rinvio, per la posizione di GA, si era già formato il giudicato in punto di responsabilità per la commissione del delitto più grave, essendo stato limitato il rinvio alla sola valutazione sul riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto e che l'ordinanza impugnata di conseguenza debba essere annullata senza rinvio. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 18/05/2023
lette/9e4at-i.t-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34600 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 18/05/2023 Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre avverso l'ordinanza del 29 novembre 2022 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che, quale giudice dell'esecuzione lin accoglimento dell'istanza di GA Giuseppe, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, ha sostituito la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due irrogata, in sede di rinvio, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Messina con sentenza del 6 febbraio 2001, definitiva il 27 novembre 2002, con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione della legge più favorevole in ossequio ai principi giurisprudenziali espressi dalle sentenze della Corte Edu "Scoppola contro Italia" del 17/09/2009 e della Cote costituzionale n. 210/2013. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare, nel caso di specie, la carenza dei presupposti previsti dalla citata normativa transitoria in ordine all'applicazione della disciplina del giudizio abbreviato. In particolare, il ricorrente evidenzia che, in sede di udienza preliminare, il G.u.p. aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa di GA, per la mancanza del consenso del pubblico ministero, presupposto indefettibile in base alla normativa al tempo applicabile per accedere a quel rito. La difesa, quindi, non aveva riproposto la richiesta nel successivo giudizio di appello, avendo rinnovato l'istanza solo dinanzi al giudice del rinvio che, con la sopra citata sentenza del 6 febbraio 2001, l'aveva rigettata sul rilevo che, ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, lett. b), d.l. n. 82 del 2000, l'immediata definizione del processo era ammessa, nel giudizio di appello, esclusivamente qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e prima della conclusione della stessa, circostanze non avvenute nel caso in esame, perché in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di assise di appello di Messina chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Già con ordinanzadell'11/02/2016 il Gip di Reggio Calabria aveva rigettato analoga istanza in forza dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 16/12/1999 c.d. Carotti e della sentenza "Scoppola" presentata anche ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., in ragione dell'estensione degli effetti favorevoli, atteso il concorso fl 2 A.4„ nel medesimo reato, della sentenza della Cassazione Sez. 1 n. 160 del 8/02/2000 su impugnazione del coimputato AM AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo, per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno, può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso "Scoppola
contro
Italia", soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio (Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787). Nel caso di specie, dalla lettura degli atti si evince che il condannato aveva presentato l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato all'udienza preliminare del 9 marzo 1993. Tale istanza era stata rigettata per il dissenso del pubblico ministero, previsto, come necessario per accedere al rito speciale, dalla normativa al tempo in vigore. Il condannato, successivamente, non aveva più riproposto tale istanza, né dedotto tale questione, fino alla sentenza definitiva, se non nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con provvedimento del 6 febbraio 2001. Il giudice dell'esecuzione, però, non ha considerato nel provvedimento impugnato che, nel giudizio di rinvio, per la posizione di GA, si era già formato il giudicato in punto di responsabilità per la commissione del delitto più grave, essendo stato limitato il rinvio alla sola valutazione sul riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto e che l'ordinanza impugnata di conseguenza debba essere annullata senza rinvio. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 18/05/2023