Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2025, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
AULA 'B'
Numero registro generale 14581/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 9055/2025 Data pubblicazione 06/04/2025
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Pubblico
impiego,
recesso
R.G.N. 14581/2024
Cron. Rep.
Ud. 04/02/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA TRIA
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO
- Presidente - PU - Consigliere -
Dott. EN OM
Rel. Consigliere -
Dott. ILEANA FEDELE
Dott. NICOLA DE MARINIS
- Consigliere -
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 14581-2024 proposto da:
LL AR CE, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE,
rappresentata
ANTONELLA LONGO;
2025
606
COMUNE DI MILAZZO;
contro
e difesa
dall'avvocato
- ricorrente -
- intimato -
avverso la sentenza n. 896/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/11/2023 R.G.N. 162/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. EN OM;
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Oscuramento disposto
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'Appello di Messina ha respinto l'appello proposto da MA ON LL nei confronti del Comune di Milazzo avverso la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato alla lavoratrice senza preavviso con determina n. 60 dell'8 febbraio 2017 e la conseguente domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro e reintegra, con risarcimento del danno. Il Tribunale ha affermato che vi er carenza di interesse da parte della lavoratrice all'impugnazione del licenziamento in quanto nessun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro era configurabile, atteso che il rapporto di lavoro aveva comunque durata sino al 31 dicembre 2017, a prescindere da recesso del datore di lavoro. La Corte d'Appello ha confermato tale statuizione, affermando che non vi era un diritto soggettivo della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 31 dicembre 2017, e in ragione di ciò non vi era interesse ad impugnare il licenziamento disciplinare.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando due motivi di ricorso.
3. Il Comune di Milazzo è rimasto intimato.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE
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Oscuramento disposto
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1. Va premesso che dal desk risulta chiesto l'oscuramento" dati dal Comune di Milazzo, che è rimasto intimato;
non sussistono le condizioni per dar seguito a tale richiesta atteso che nella specie non si rileva situazione in cui l'oscuramento è previsto ex lege e non vi è motivazione della richiesta, né ragioni in merito emergono dal ricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed errata interpretazione di norme di diritto ed in particolare delle disposizioni normative statali e regionali in materia di stabilizzazione e precariato, segnatamente dell'art. 4 comma 9 e 9 bis D.L. 31.08.2013 n. 101 convertito nella L. 30.10.2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ", dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 3 e dell'art. 11 della L.R. n. 27/2016. Errata applicazione dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, violazione dell'art. 132, 2° comma, n.
4. Erroneamente, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda della lavoratrice ritenendo che il termine del 31/01/17 apposto al contratto di lavoro per effetto della proroga di un mese deliberata dal Comune di Milazzo con atto del 30/12/16, fosse legittimo, non potendosi ravvisare in capo alla ricorrente alcun diritto alla proroga di un anno prevista dalla legge.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. Vizio di omessa pronuncia sulle domande di primo grado relative all'accertamento
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dell'illegittimità del licenziamento Violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. È censurata la statuizione con la quale la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento non è stata esaminata per difetto di interesse. Prospetta la ricorrente che oltre all'errata attività ermeneutica, le conclusioni riportate sono inficiate da contraddittorietà ed errata valutazione dell'interesse ad agire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, cod. proc. civ., atteso che la comunicazione di interruzione del rapporto intervenuta prima della scadenza del termine apposto al contratto integra un vero e proprio licenziamento, ferma restando la facoltà del lavoratore di richiedere la sola indennità risarcitoria in alternativa alla riassunzione. Inoltre, rileva la ricorrente, quand'anche si volesse ritenere che il contratto avesse la sua naturale e valida scadenza alla data del 31.01.2017, non di meno sussisterebbe il proprio interesse ad impugnare il licenziamento disciplinare comminatole in pari data. In primo luogo, quanto alla possibilità di monetizzare il pregiudizio correlato all'illegittimità del licenziamento privo di giusta causa, si osserva che il riferimento alle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente a tempo determinato licenziato sino alla scadenza del contratto vale a fornire al Giudice un parametro di quantificazione di natura equitativa. Ciò, tuttavia, non esclude in radice la possibilità di un diverso parametro di quantificazione, potendo semmai concomitanza tra il licenziamento e la naturale scadenza contrattuale incidere sull'entità.
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Nella fattispecie, poi, prosegue la ricorrente, va considerato che i fatti contestati e posti alla base del licenziamento potrebbero avere una (astratta e non provata) rilevanza penalistica e lo stesso licenziamento del resto è di carattere disciplinare: l'impugnativa nel caso di specie mira a conseguire per la ricorrente non solo e non tanto il risarcimento di un danno di natura economica (il quale, semmai, altro non è che una voce del danno da licenziamento illegittimo) ma anche e soprattutto il ristoro ad una lesione patita alla propria dignità e reputazione personale, attraverso la conferma giudiziale della insussistenza dei fatti contestati. In altri termini, l'interesse ad agire potrebbe essere di natura morale: la concretezza che deve indefettibilmente connotare tale presupposto dell'azione, infatti, non va confusa e non necessariamente coincide con la materialità del risultato conseguibile, potendo essere di natura morale e non venale. L'utilità nel caso di specie sarebbe poi evidentemente concreta, considerate le conseguenze che un licenziamento di carattere disciplinare implica per un lavoratore nella successiva ricollocazione sul mercato di lavoro, così come, tornando al caso di specie, ai fini della stessa stabilizzazione.
4. Ha priorità logico giuridica l'esame del secondo motivo di ricorso. Lo stesso è fondato e va accolto. Nella specie è evidente che sussiste l'interesse della lavoratrice ad impugnare il licenziamento disciplinare, benché lo stesso sia stato irrogato in coincidenza con la data di scadenza del contratto a termine. Come questa Corte ha già affermato, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e alla conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della
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controversia, è necessario che la vicenda invocata, nella specie cessazione contestuale del rapporto di lavoro a termine, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (v., Cass., n. 3927 del 2015). Tali presupposti sono del tutto assenti nella fattispecie in esame. Ed infatti, poiché la vicenda disciplinare, per disciplina giuridica e fattispecie, si pone su un piano diverso da quello della durata e del rinnovo dei contratti a termine, sussiste l'interesse all'esame della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare, senza che in ordine a ciò rilevi la durata e la cessazione del contratto a termine per la scadenza dei quest'ultimo, oggetto del primo motivo di ricorso che viene assorbito.
5. Quindi il secondo motivo di ricorso va accolto, assorbito il primo motivo di ricorso;
la sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Irene Tricomi
La Presidente
UC RI
LD
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