Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20139
CASS
Sentenza 1 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti di ammissibilità per il ricorso per cassazione, essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio della motivazione. La Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non della decisione, ed è esclusa la rivalutazione del compendio probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20139
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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