CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20139 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore delegato EPPO della sede di Palermo nel procedimento a carico di: OL AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Milano Udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'annullamento con rinvio al tribunale di Milano sezione riesame. Udito l’avv. Rizzo IO che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore delegato EPPO, sede di Palermo, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di OL AN in relazione al reato di cui all’art. 416 e 416 bis. 1 cod.pen., art. 4 legge n. 146 del 2006, per essersi associato con altri dando vita ad una associazione e delinquere avente carattere transazionale finalizzata al compimento di reati in materia tributaria, rilevando che gli elementi indiziari non raggiungevano la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del OL AN alla gestione di fatto della Maintstore e più in generale al sodalizio criminoso nella qualità di finanziatore. 2. Deduce, con un articolato motivo di ricorso, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20139 Anno 2026 Presidente: MA CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 23/04/2026 2 Sotto un primo profilo contesta il ricorrente la ritenuta mancanza di gravità indiziaria con il riconoscimento del sodalizio criminale nei confronti di altri indagati tra cui Lo TO IO. La conclusione a cui sarebbe giunto il tribunale sarebbe intrinsecamente contraddittoria nonché espressione di una visione estremamente formalistica dello stesso complessivo ruolo del tribunale del riesame e della disamina che lo stesso deve effettuare del materiale indiziario sottoposto al suo vaglio. Prosegue il ricorrente riportando nel corpo del ricorso gli elementi indiziari ricavabili dalle conversazioni intercettate, indicate per sunto da cui emergerebbe che IP SI gestirebbe per conto della stessa famiglia OL anche la società Maintstore la cui capacità finanziaria deriverebbe dal OL stesso. Nel procedimento in oggetto sarebbero stati accertati affari da parte dei fratelli OL essendo emersa una vera e propria mafia imprenditoriale che avrebbe abbandonato i metodi tradizionali per impegnarsi in attività diversificate e più redditizie rispetto alle tradizionali attività estorsive. Le risultanze investigative fondate sugli esiti delle intercettazioni telefoniche nuovamente riportate per sunto nel motivo di ricorso, consentirebbero di documentare, secondo il ricorrente, il diretto interessamento, per il business gestito dallo stesso IP, di ben due clan di camorra, tra cui il clan OL, e la partecipazione di AN OL agli utili generati dalle OD a carosello, con l’aggravante del metodo mafioso. Il ricorso del P.M. prosegue ancora con l’esposizione degli elementi probatori che riguardano la posizione di OL AN, a pag. 17, e del contenuto delle conversazioni intercettate che sostanzierebbero la sua partecipazione ai profitti delle OD a carosello, e poi conclude, a pag. 22, che Alla luce delle conversazioni esaminate sarebbe chiaro che i fratelli OL avessero dato specifiche direttive ai sodali IP, Felaco e Maggiore sulla distribuzione dei profitti generati dalle OD a carosello e con ciò confermando che la famiglia OL trae profitti dalla perpetrazione delle OD iva intracomunitarie. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore ricorrente ha depositato ampia documentazione costituita dagli atti processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti di ammissibilità stabiliti per il ricorso per cassazione che si connota per impugnazione a critica vincolata del provvedimento impugnato, per i motivi enunciati nell'art. 606 cod.proc.pen. 3 Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen. essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio della motivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche che riporta finanche nel corpo del ricorso. Non considera, il ricorrente, che, anche nella materia cautelare, la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, e che è esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, anche ai soli fini indiziari. 5. Va, al contrario, evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla assenza di gravità indiziaria richiesta per l’adozione e il mantenimento di una misura cautelare, in particolare con riferimento al ruolo di OL AN di gestore (amministratore di fatto secondo l’incolpazione) della Maintstore srl. Secondo l’ordinanza impugnata, né le intercettazioni, né le fonti dichiarative, in particolare le dichiarazioni di TA RC, riconducono a OL AN un ruolo operativo anche di fatto, attesa la formale intestazione al prestanome Migliaccio, della gestione della società. Né risultano elementi per affermare che l'amministrazione di fatto del IP SI e dei suoi più stretti collaboratori avvenisse secondo le direttive impartite da OL AN. Neppure risulta approfondito il tema delle modalità di costituzione della società, sicché non era neppure ipotizzabile un intervento in tale fase di OL AN in termini di immissione delle necessarie risorse economiche. E, anche a voler prescindere dal fatto che l'addebito individua in capo al ricorrente un ruolo di amministratore di fatto, rimane non ancorato, tale ruolo, ad alcun dato di fatto negli anni in cui la stessa rimaneva operativa e messa a disposizione della filiera delittuosa. Allo stesso modo con riferimento al reato associativo gli elementi indicati come fondanti la sua partecipazione, non assumevano il grado di indiziario necessario per il mantenimento della misura cautelare. Scrivono i giudici della cautela, a pagina 30, che, pur in presenza di spunti investigativi provenienti dalle intercettazioni, non si registrano tuttavia solidi dati fattuali per affermare che AN o LO OL avessero, prima della crisi coniugale, finanziato il gruppo, impegnandovi risorse proprie del clan per alimentare il meccanismo 4 fraudolento e l'operatività il sodalizio criminoso finalizzato alle OD carosello. In altre parole, conclude, il giudice della cautela, che le conversazioni suggerivano una qualche ingerenza dei OL negli affari di IP, ma non erano decisive ad inquadrare un ruolo adesivo al sodalizio medesimo, proprio perché viziati dal contesto di familiarità fraterna che legava Lo TO, IP e i OL. 6. A fronte di questa motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna critica specifica alla decisione impugnata, limitandosi a riversare a Questo giudice della legittimità il materiale probatorio e chiedendone una nuova valutazione in chiave alternativa a quella data dal giudice della cautela, rivalutazione che esula dal perimetro del vizio di motivazione sindacabile in questa sede. Il ricorso del Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA MA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'annullamento con rinvio al tribunale di Milano sezione riesame. Udito l’avv. Rizzo IO che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore delegato EPPO, sede di Palermo, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di OL AN in relazione al reato di cui all’art. 416 e 416 bis. 1 cod.pen., art. 4 legge n. 146 del 2006, per essersi associato con altri dando vita ad una associazione e delinquere avente carattere transazionale finalizzata al compimento di reati in materia tributaria, rilevando che gli elementi indiziari non raggiungevano la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del OL AN alla gestione di fatto della Maintstore e più in generale al sodalizio criminoso nella qualità di finanziatore. 2. Deduce, con un articolato motivo di ricorso, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20139 Anno 2026 Presidente: MA CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 23/04/2026 2 Sotto un primo profilo contesta il ricorrente la ritenuta mancanza di gravità indiziaria con il riconoscimento del sodalizio criminale nei confronti di altri indagati tra cui Lo TO IO. La conclusione a cui sarebbe giunto il tribunale sarebbe intrinsecamente contraddittoria nonché espressione di una visione estremamente formalistica dello stesso complessivo ruolo del tribunale del riesame e della disamina che lo stesso deve effettuare del materiale indiziario sottoposto al suo vaglio. Prosegue il ricorrente riportando nel corpo del ricorso gli elementi indiziari ricavabili dalle conversazioni intercettate, indicate per sunto da cui emergerebbe che IP SI gestirebbe per conto della stessa famiglia OL anche la società Maintstore la cui capacità finanziaria deriverebbe dal OL stesso. Nel procedimento in oggetto sarebbero stati accertati affari da parte dei fratelli OL essendo emersa una vera e propria mafia imprenditoriale che avrebbe abbandonato i metodi tradizionali per impegnarsi in attività diversificate e più redditizie rispetto alle tradizionali attività estorsive. Le risultanze investigative fondate sugli esiti delle intercettazioni telefoniche nuovamente riportate per sunto nel motivo di ricorso, consentirebbero di documentare, secondo il ricorrente, il diretto interessamento, per il business gestito dallo stesso IP, di ben due clan di camorra, tra cui il clan OL, e la partecipazione di AN OL agli utili generati dalle OD a carosello, con l’aggravante del metodo mafioso. Il ricorso del P.M. prosegue ancora con l’esposizione degli elementi probatori che riguardano la posizione di OL AN, a pag. 17, e del contenuto delle conversazioni intercettate che sostanzierebbero la sua partecipazione ai profitti delle OD a carosello, e poi conclude, a pag. 22, che Alla luce delle conversazioni esaminate sarebbe chiaro che i fratelli OL avessero dato specifiche direttive ai sodali IP, Felaco e Maggiore sulla distribuzione dei profitti generati dalle OD a carosello e con ciò confermando che la famiglia OL trae profitti dalla perpetrazione delle OD iva intracomunitarie. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore ricorrente ha depositato ampia documentazione costituita dagli atti processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti di ammissibilità stabiliti per il ricorso per cassazione che si connota per impugnazione a critica vincolata del provvedimento impugnato, per i motivi enunciati nell'art. 606 cod.proc.pen. 3 Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen. essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio della motivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche che riporta finanche nel corpo del ricorso. Non considera, il ricorrente, che, anche nella materia cautelare, la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, e che è esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, anche ai soli fini indiziari. 5. Va, al contrario, evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla assenza di gravità indiziaria richiesta per l’adozione e il mantenimento di una misura cautelare, in particolare con riferimento al ruolo di OL AN di gestore (amministratore di fatto secondo l’incolpazione) della Maintstore srl. Secondo l’ordinanza impugnata, né le intercettazioni, né le fonti dichiarative, in particolare le dichiarazioni di TA RC, riconducono a OL AN un ruolo operativo anche di fatto, attesa la formale intestazione al prestanome Migliaccio, della gestione della società. Né risultano elementi per affermare che l'amministrazione di fatto del IP SI e dei suoi più stretti collaboratori avvenisse secondo le direttive impartite da OL AN. Neppure risulta approfondito il tema delle modalità di costituzione della società, sicché non era neppure ipotizzabile un intervento in tale fase di OL AN in termini di immissione delle necessarie risorse economiche. E, anche a voler prescindere dal fatto che l'addebito individua in capo al ricorrente un ruolo di amministratore di fatto, rimane non ancorato, tale ruolo, ad alcun dato di fatto negli anni in cui la stessa rimaneva operativa e messa a disposizione della filiera delittuosa. Allo stesso modo con riferimento al reato associativo gli elementi indicati come fondanti la sua partecipazione, non assumevano il grado di indiziario necessario per il mantenimento della misura cautelare. Scrivono i giudici della cautela, a pagina 30, che, pur in presenza di spunti investigativi provenienti dalle intercettazioni, non si registrano tuttavia solidi dati fattuali per affermare che AN o LO OL avessero, prima della crisi coniugale, finanziato il gruppo, impegnandovi risorse proprie del clan per alimentare il meccanismo 4 fraudolento e l'operatività il sodalizio criminoso finalizzato alle OD carosello. In altre parole, conclude, il giudice della cautela, che le conversazioni suggerivano una qualche ingerenza dei OL negli affari di IP, ma non erano decisive ad inquadrare un ruolo adesivo al sodalizio medesimo, proprio perché viziati dal contesto di familiarità fraterna che legava Lo TO, IP e i OL. 6. A fronte di questa motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna critica specifica alla decisione impugnata, limitandosi a riversare a Questo giudice della legittimità il materiale probatorio e chiedendone una nuova valutazione in chiave alternativa a quella data dal giudice della cautela, rivalutazione che esula dal perimetro del vizio di motivazione sindacabile in questa sede. Il ricorso del Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA MA