Art. 272.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
[…] La Corte territoriale avrebbe ritenuto che solo la diversa attestazione ufficiale, cioè una diversa dichiarazione di armatore, avrebbe potuto integrare la prova contraria richiesta dall'art. 272 c.c. e non anche la dimostrazione di avere avuto la disponibilità e l'uso dell'imbarcazione. 5. […]
Leggi di più…[…] Nella successione legittima, il legittimario può utilizzare liberamente la prova come strumento per tutelare la propria quota di riserva; è subordinata invece ai limiti di prova del contratto previsti agli articoli 272 e seguenti del codice civile se la domanda di accertamento è stata effettuata dalle parti del negozio simulato o dai loro aventi causa, salvo risulti illecito il contratto dissimulato.
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