Articolo 5 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 maggio 1973
Art. 5.
Sospensione o limitazione dei servizi
Assunzione di quelli dati in concessione

Il Governo della Repubblica, per grave necessita' pubblica, puo' disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennita' speciale e' dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Il provvedimento e' emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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