Articolo 36 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 35Articolo 37
Versione
4 maggio 1973
Art. 36.
Verifica doganale e di polizia

Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e' consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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