Articolo 27 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 26Articolo 28
Versione
4 maggio 1973
Art. 27.
Servizi espletati dall'Amministrazione postale

L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei picchi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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