Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11981 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
O L L 2 O -7 B -10 I 6 D 2 L A E T D S 2 4 O 6 P . .R M I .P REPUBBLICA ITALIANA D A D ll.B E a T . b N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ta E S 2 E 2 rt. a A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i 1 1981/02 SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N. 24989/00 Composta dagli I 1.mi Dott. Antonio SAGGIO Cron. 28591 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco 3193 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 12.04.02 . FORTE ConsigliereDott. Fabrizio ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione p.i. - SENTENZA conguaglio sul ricorso proposto da: RI e IO PO, quali eredi di TI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GI AD 0 LA, elettivamente domiciliati Richiesta copia studio dal Sig. Sore presso l'avv. Stefania in Roma, via Oslavia 7 per diritti € 1,55 08 AGO 2002.. Saraceni, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Greco IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
A ricorrenti CANCELLERIA
contro
COMUNE di PALMAS ARBOREA, in persona del Sindaco p.t. Paolo Garau, elettivamente domiciliato in Roma, corso A Trieste 123, presso l'avv. Roberto Antonelli, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Meloni giusta 6/872 1 2002 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di CA n. 211 del 28.04/17.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Greco e l'avv. Meloni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione;
Svolgimento del processo Con sentenza 28.10.97, il Tribunale di Oristano dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Corte territoriale a pronunciare sulla domanda di conguaglio avanzata da TI GI AD o LA e relativa al corrispettivo della cessione in data 21.10.81, di un terreno di sua proprietà (accatastato al F.6 mappale 137, di mq. 1.150) al Comune di Palmas Arborea. Sulla domanda, tempestivamente riassunta dalla CA, si pronunciava la Corte cagliaritana che, rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune, attribuiva al terreno natura e vocazione agricola e quindi respingeva la citazione, onerando l'attrice della metà delle spese, compensato il residuo. La sentenza veniva notificata il 10.10.00 personalmente agli eredi della TI -IO ed RI RI che, con ricorso notificato il 5.12.00, proponevano due motivi di cassazione. 2 برة Si costituiva, resistendo con controricorso notificato il 15.01.01, il Comune di Oristano. Motivi della decisione Rileva la sentenza impugnata che l'area ceduta "al momento dell'approvazione del piano di zona [delibere 10/76; 29/77; 43/77; 20/78] era agricola ai sensi dello strumento urbanistico all'epoca vigente" e che “solo successivamente all'approvazione del piano di zona l'area fu considerata edificabile e create le infrastrutture primarie ed i servizi pubblici necessari". L'edificabilità, quindi, "è stata riconosciuta in funzione dell'espropriazione e non esisteva in precedenza, né legalmente né di fatto”. In conseguenza, non potendosi prescindere, nel calcolo del valore del terreno, "dalla impossibilità legale di costruzione derivante dal vincolo di inedificabilità non preordinato all'esproprio", il terreno doveva essere trattato alla stregua di un terreno agricolo e la attrice non aveva diritto a conguaglio. Col primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3.4 1.s. 167/1962 e dell'art. 5bis 1.s. 359/92, sostenendo che la edificabilità legale del terreno ceduto discendeva dalla inclusione nel p.e.e.p., costituente variante della pianificazione urbanistica generale, approvata con decreto del P.G.R. n.2/75 e che, negandola, la Corte d'appello era incorsa in violazione dell'art.3.4 1.s. 167/62. Inoltre, aveva assunto una interpretazione dell'art. 5bis 1.s.359/92 non conforme a quella accolta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 442/93 perché la valutazione della qualità edificatoria dell'area doveva essere effettuata al momento dell'ablazione e quindi alla data del decreto d'esproprio- e non alla data 3 Caf dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, quindi, data la assimilabilità quanto all'effetto- della cessione al decreto, alla data della cessione. Col secondo motivo, si sostiene il vizio di motivazione in ordine alla edificabilità di fatto che la c.t.u. aveva riconosciuto al terreno, sulla base di dati rispetto ai quali la sentenza aveva omesso ogni apprezzamento. Col controricorso si sostiene, il ordine al primo motivo, che il riferimento al piano regolatore generale è errato, perché il Comune era dotato solo di programma di fabbricazione;
che la finalità della norma, che attribuisce al piano di zona efficacia di variante, è solo quella di risparmiare un intervento modificativo dello strumento generale da parte del Comune;
che affermare che tutte le aree destinate all'edilizia economico popolare divengono, ipso iure, edificatorie si risolve in una violazione dell'art. 42 l.s 2359/1865, espressione del generale principio che esclude che l'espropriato possa locupletarsi dalla realizzazione dell'opera pubblica. Va ricordato che, con sentenza n.5/80, la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità dell' 16 comma 5, 6 e 7 della 1. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui determinava l'indennità per l'occupazione e l'esproprio di terreni edificabili secondo il valore medio dei terreni agricoli. Con la successiva 1.s. 385/80 tale criterio veniva conservato temporaneamente, in attesa di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali che, nel frattempo, seguitavano ad operare, salvo conguaglio (ivi, art.1.2). In assenza della legge sostitutiva, con sentenza 223/83 la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità anche dell'art. 1 1.s. 385/80. E' quindi del tutto esatta la precisazione della sentenza impugnata che collega 4 il conguaglio alla vocazione edificatoria del terreno ceduto, escludendolo nella ipotesi che l'edificabilità sia esclusa. Tanto premesso, deve però essere accolto il primo motivo di censura, perché la sentenza impugnata si pone contro quello che, a partire dalla decisione S.U. 11433/97, si presenta come un indirizzo costante (da ultimo, Cass. 15514 e 12715/01; S.U.125/01) senza peraltro offrire argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e superati dalla giurisprudenza. Dal momento che è incontroverso e la stessa sentenza impugnata lo accerta- che il terreno ceduto "ricade nel comprensorio destinato a piano di zona 167 del Comune di Palmas Arborea" il vizio denunciato concreta errore nella interpretazione della legge, avendo il giudice a quo attribuito al p.e.e.p. portata ed effetti 100T 129.11 diversi da quelli che la normativa urbanistica gli attribuisce, ravvisandovi 406T solo uno strumento attuativo/espropriativo e non anche ed in primis uno TOT. strumento conformativo, dotato di portata pari a quella della pianificazione generale, sia questa espressa nel p.r.g. ovvero, in mancanza, nel p.d.f., secondo quanto prevede l'art. 34 della l.s. 1150/42. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione ENTRATE OTT.2002 al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte 2ppello di CA , 9 DELLE 9.11 Serie 4. (euro... CENTOVENTINOVE/11 12 aprile 2002 Registrato in data ENZIA 12 anche per le spese. ... AG ate 11 Dirigente Area Servizi LIPP Roma, v Il Responsabile Servizio Al Giudiziari (Dott.ssa Miaria Grazia DI al (Dr. M. RACCICKIN Il Presidente p. Duren Leff CANCELLERI Cons. est force affaccio 8 AGU. 2002 IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE S IL CANCEL MERE Oggi, AR Di ZZ Caf granie D u AR Di NU Во нико