Articolo 555 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 16Articolo 473 bis 18
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 555.
(Forma del pignoramento).

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente ((conservatore dei registri immobiliari)) , che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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