(Pronuncia sulla domanda di divisione).
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
[…] E' vero invece che simili contestazioni si atteggiano quali contestazioni del diritto alla divisione ai sensi dell'art. 785 c.p.c., tali da richiedere, in principio, per potersi dare corso alle operazioni divisionali, la pronuncia di una sentenza. […]
Leggi di più…[…] Il riferimento normativo processuale di quanto appena affermato è l'articolo 785 del codice di procedura civile. […]
Leggi di più…[…] Il motivo è di difficile comprensione, posto che la divisione giudiziale è stata definita con sentenza, che ha risolto le contestazioni, e non con l'ordinanza ex art. 785 c.p.c.. […]
Leggi di più…[…] Ha chiarito che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 785 c.p.c. nell'ambito del giudizio di divisione, pur non potendo essere ridiscussa nella successiva fase esecutiva, non produce di per sé effetto di giudicato: tale effetto è riservato solo all'ordinanza non impugnabile secondo l'art. 789, terzo comma, c.p.c., con conseguenze pratiche importanti su cosa può ancora essere contestato e cosa no. […]
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