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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17563 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LG ME AH MO ZE, nato in [...] il [...], AL AM RE ABaal, nato in [...] il [...], LG GA HA ZE MO, nato in [...] il [...], IA SH, nato a [...] il [...], DI SM AB HI, nato in [...] il [...], BD AG AB RA MO, nato in [...] il [...], avverso il decreto del 26/11/2025 della Corte d'appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chie- sto di dichiarare l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Milano ha rigettato le impugnazioni proposte da LG ME AH MO ZE, AL AM RE ABal, LG GA HA ZE MO, DI SM AB HI, BD AG AB AH MO e IA SH contro il de- creto con cui la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del locale Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni immobili rispettivamente loro intestati. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17563 Anno 2026 Presidente: RL EN OR TA Relatore: CC AR Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Tutti i soggetti sopra indicati hanno proposto ricorso contro il decreto della Corte, enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 DI SM AB HI, BD AG AB AH MO e SH IA eccepiscono con un primo motivo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al requisito della pericolosità sociale sia dei ricorrenti sia del soggetto sottoposto al procedimento di preven- zione. La Corte d’Appello ha dedotto la pericolosità di quest’ultimo (LG ME AH MO ZE) dalla sua sottoposizione ad una misura cautelare per- sonale che, tuttavia, risulta revocata il 5/5/2025. Quanto alla pericolosità dei ri- correnti il vizio è ancora più radicale in quanto la motivazione è del tutto assente. 3.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e manifesta illo- gicità della motivazione con riguardo all’affermazione del requisito della spropor- zione fra le condizioni economiche di LG ME AH MO ZE e il valore degli immobili. Il provvedimento impugnato, infatti, trascura che occorre pur sempre un rapporto di congruenza fra i profitti illeciti e il valore dei beni con- fiscati, del tutto assente nel caso di specie in quanto l’entità dei compensi percepiti dall’LG per fittizie dichiarazioni di ospitalità è certamente inferiore al valore degli immobili. L’assenza di tale requisito, quindi, finisce anche per travolgere la confisca dei beni successivamente acquistati dai ricorrenti. 4.1 LG ME AH MO ZE, AL AM RE ABal ed LG GA HA ZE MO eccepiscono con un primo motivo con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato si fonda infatti su un presupposto errato e cioè la sottoposizione di LG ME AH MO ZE ad una misura personale che, in realtà, era venuta meno prima ancora del giudizio di appello. Ne consegue che la pericolosità è stata affermata sulla base di un presupposto di fatto del tutto insussistente. 4.2 Il secondo motivo, attinente alla sproporzione fra redditi e valore degli immobili, è sostanzialmente identico al motivo sub 3.2, cui per comodità si può dunque rinviare. 5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui * 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto alle posizioni di DI SM AB HI, BD AG AB AH MO e SH IA, si impone una considerazione di ordine generale e cioè che in subiecta materia il terzo cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati può far valere la proprietà effettiva di questi ultimi ma non contestare i presupposti applicativi della misura (Sez. Un., n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01). Tale incontroverso e condivisibile principio im- plica dunque l’inammissibilità di entrambi i motivi, in quanto i ricorrenti non sono legittimati a interloquire né sulla pericolosità del soggetto sottoposto al procedi- mento di prevenzione né sul tema del rapporto fra il valore degli immobili colpiti da confisca, da un lato, e la capacità economica e i profitti illeciti, dall’altro. Inam- missibile, per le stesse ragioni, è anche il profilo riguardante la pericolosità sociale degli stessi ricorrenti;
si tratta in ogni caso di questione manifestamente infondata, in quanto il giudizio di pericolosità sociale riguarda il soggetto nei cui confronti si procede per la misura di prevenzione e non anche il soggetto cui è contestata l’intestazione fittizia del bene. 2. Quanto alle posizioni di LG ME AH MO ZE, AL AM RE ABal ed LG GA HA ZE MO, occorrono ri- flessioni separate in quanto, mentre il primo è il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, gli altri due sono invece terzi intestatari dei beni confiscati. Per quanto concerne questi ultimi, e cioè AL AM RE ABal ed LG GA HA ZE MO, valgono dunque le stesse osservazioni esposte nel pa- ragrafo 1.1, che si richiamano integralmente e che conducono a loro volta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In merito a LG ME AH Mo- AM ZE, invece, si osserva innanzitutto che i motivi di ricorso non atten- gono in massima parte a violazioni di legge, come previsto dal combinato disposto degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 del d.lgs. 159/2011, ma a un mero vizio di motivazione che, come tale, non è ammissibile in questa sede. In secondo luogo, e in ogni caso, si osserva che la pericolosità sociale è stata congruamente argo- mentata dal provvedimento impugnato, che si è concentrato sui precedenti penali, sul numero di alias e precedenti dattiloscopici oltre che sul requisito (intatto) della gravità indiziaria contemplata dalla misura cautelare poi revocata per carenza delle esigenze cautelari;
quest’ultimo elemento, peraltro, non può certo fondare un au- tomatismo tale da far venir meno il giudizio di pericolosità, sia per la necessità di una valutazione complessiva di quest’ultimo (che poggia anche sui vari altri ele- menti valorizzati dalla Corte d'appello e non menzionati nel ricorso) sia per l’ovvia diversità dei presupposti della misura di prevenzione rispetto alla misura cautelare 4 e, dunque, per l’assenza di un carattere vincolante della revoca di essa. In terzo luogo, non contestata dal ricorrente è la motivazione del decreto impugnato sul rapporto di sproporzione fra redditi e valore dei beni confiscati. Quarto e ultimo punto da evidenziare è che la correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni è un requisito alternativo rispetto alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs. 159/2011, che, come tale, si fonda su una presunzione di origine illecita dei beni stessi ed è dunque sufficiente a fondare l’imposizione del vincolo (v. Sez. 1, n. 44214 del 5/6/2023, Rv. 285502 – 01). Tale profilo del motivo di ricorso è, dun- que, manifestamente infondato. 2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AR CC EN OR TA RL
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chie- sto di dichiarare l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Milano ha rigettato le impugnazioni proposte da LG ME AH MO ZE, AL AM RE ABal, LG GA HA ZE MO, DI SM AB HI, BD AG AB AH MO e IA SH contro il de- creto con cui la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del locale Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni immobili rispettivamente loro intestati. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17563 Anno 2026 Presidente: RL EN OR TA Relatore: CC AR Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Tutti i soggetti sopra indicati hanno proposto ricorso contro il decreto della Corte, enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 DI SM AB HI, BD AG AB AH MO e SH IA eccepiscono con un primo motivo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al requisito della pericolosità sociale sia dei ricorrenti sia del soggetto sottoposto al procedimento di preven- zione. La Corte d’Appello ha dedotto la pericolosità di quest’ultimo (LG ME AH MO ZE) dalla sua sottoposizione ad una misura cautelare per- sonale che, tuttavia, risulta revocata il 5/5/2025. Quanto alla pericolosità dei ri- correnti il vizio è ancora più radicale in quanto la motivazione è del tutto assente. 3.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e manifesta illo- gicità della motivazione con riguardo all’affermazione del requisito della spropor- zione fra le condizioni economiche di LG ME AH MO ZE e il valore degli immobili. Il provvedimento impugnato, infatti, trascura che occorre pur sempre un rapporto di congruenza fra i profitti illeciti e il valore dei beni con- fiscati, del tutto assente nel caso di specie in quanto l’entità dei compensi percepiti dall’LG per fittizie dichiarazioni di ospitalità è certamente inferiore al valore degli immobili. L’assenza di tale requisito, quindi, finisce anche per travolgere la confisca dei beni successivamente acquistati dai ricorrenti. 4.1 LG ME AH MO ZE, AL AM RE ABal ed LG GA HA ZE MO eccepiscono con un primo motivo con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato si fonda infatti su un presupposto errato e cioè la sottoposizione di LG ME AH MO ZE ad una misura personale che, in realtà, era venuta meno prima ancora del giudizio di appello. Ne consegue che la pericolosità è stata affermata sulla base di un presupposto di fatto del tutto insussistente. 4.2 Il secondo motivo, attinente alla sproporzione fra redditi e valore degli immobili, è sostanzialmente identico al motivo sub 3.2, cui per comodità si può dunque rinviare. 5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui * 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto alle posizioni di DI SM AB HI, BD AG AB AH MO e SH IA, si impone una considerazione di ordine generale e cioè che in subiecta materia il terzo cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati può far valere la proprietà effettiva di questi ultimi ma non contestare i presupposti applicativi della misura (Sez. Un., n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01). Tale incontroverso e condivisibile principio im- plica dunque l’inammissibilità di entrambi i motivi, in quanto i ricorrenti non sono legittimati a interloquire né sulla pericolosità del soggetto sottoposto al procedi- mento di prevenzione né sul tema del rapporto fra il valore degli immobili colpiti da confisca, da un lato, e la capacità economica e i profitti illeciti, dall’altro. Inam- missibile, per le stesse ragioni, è anche il profilo riguardante la pericolosità sociale degli stessi ricorrenti;
si tratta in ogni caso di questione manifestamente infondata, in quanto il giudizio di pericolosità sociale riguarda il soggetto nei cui confronti si procede per la misura di prevenzione e non anche il soggetto cui è contestata l’intestazione fittizia del bene. 2. Quanto alle posizioni di LG ME AH MO ZE, AL AM RE ABal ed LG GA HA ZE MO, occorrono ri- flessioni separate in quanto, mentre il primo è il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, gli altri due sono invece terzi intestatari dei beni confiscati. Per quanto concerne questi ultimi, e cioè AL AM RE ABal ed LG GA HA ZE MO, valgono dunque le stesse osservazioni esposte nel pa- ragrafo 1.1, che si richiamano integralmente e che conducono a loro volta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In merito a LG ME AH Mo- AM ZE, invece, si osserva innanzitutto che i motivi di ricorso non atten- gono in massima parte a violazioni di legge, come previsto dal combinato disposto degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 del d.lgs. 159/2011, ma a un mero vizio di motivazione che, come tale, non è ammissibile in questa sede. In secondo luogo, e in ogni caso, si osserva che la pericolosità sociale è stata congruamente argo- mentata dal provvedimento impugnato, che si è concentrato sui precedenti penali, sul numero di alias e precedenti dattiloscopici oltre che sul requisito (intatto) della gravità indiziaria contemplata dalla misura cautelare poi revocata per carenza delle esigenze cautelari;
quest’ultimo elemento, peraltro, non può certo fondare un au- tomatismo tale da far venir meno il giudizio di pericolosità, sia per la necessità di una valutazione complessiva di quest’ultimo (che poggia anche sui vari altri ele- menti valorizzati dalla Corte d'appello e non menzionati nel ricorso) sia per l’ovvia diversità dei presupposti della misura di prevenzione rispetto alla misura cautelare 4 e, dunque, per l’assenza di un carattere vincolante della revoca di essa. In terzo luogo, non contestata dal ricorrente è la motivazione del decreto impugnato sul rapporto di sproporzione fra redditi e valore dei beni confiscati. Quarto e ultimo punto da evidenziare è che la correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni è un requisito alternativo rispetto alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs. 159/2011, che, come tale, si fonda su una presunzione di origine illecita dei beni stessi ed è dunque sufficiente a fondare l’imposizione del vincolo (v. Sez. 1, n. 44214 del 5/6/2023, Rv. 285502 – 01). Tale profilo del motivo di ricorso è, dun- que, manifestamente infondato. 2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AR CC EN OR TA RL